Disconoscimento della copia fotostatica va circostanziato negli aspetti differenziali (Cass. civ. Sez. V n. 25739 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., richiede, a pena di inefficacia, una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali della copia rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni. Il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla copia attiene all’autenticità del documento e alla sua provenienza, con la finalità di espungerlo dall’ordinamento, e impone la querela di falso; esso non integra la contestazione della difformità, che presuppone l’esistenza dell’originale e ne consente l’accertamento anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il Fatto
Il contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per l’importo di euro 6.675,88, in dipendenza di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU per l’anno 2014. Il ricorso di primo grado è stato respinto sulla rilevata regolarità della notificazione dell’atto presupposto.
Anche l’appello è stato rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che ha ritenuto valida la notificazione e generica la dichiarazione di disconoscimento della conformità all’originale della copia dell’avviso di ricevimento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’ente impositore non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ., contestando che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del disconoscimento della conformità della copia all’originale, formulato — a suo dire — con dichiarazione volta a contestare la genuinità della copia e a negare la firma del familiare convivente apposta sull’avviso di ricevimento.
La Corte dichiara la censura inammissibile e comunque infondata. Ribadisce che il disconoscimento delle copie fotostatiche, pur senza vincoli di forma, deve avvenire mediante una dichiarazione che individui in modo chiaro ed univoco sia il documento contestato, sia gli aspetti differenziali dello stesso rispetto all’originale. Non bastano clausole di stile né generiche asserzioni. La contestazione, come ogni domanda o eccezione, delimita l’oggetto del contendere e deve pertanto essere precisa e circostanziata.
Il Collegio richiama un consolidato indirizzo di legittimità (Cass., n. 16557/2019; Cass., n. 14945/2025; Cass., n. 7775/2014; Cass., n. 29993/2017; Cass., n. 27633/2018; Cass., n. 14279/2021; Cass., n. 40750/2021), che esclude la sufficienza di un’eccezione di mera non conformità della copia.
Nel caso concreto, l’unico profilo di contestazione è stato individuato nel disconoscimento della sottoscrizione apposta dal familiare convivente in calce all’avviso di ricevimento. Tale eccezione, volta a negare l’autenticità della firma e a dimostrare la falsità dell’avviso, non è valutabile come elemento differenziale rispetto all’originale e non può fondare la contestazione della difformità.
La Corte distingue nettamente i due rimedi: disconoscere la sottoscrizione attiene all’esistenza stessa del documento e richiede la querela di falso, proponibile anche avverso la copia prodotta; il disconoscimento di conformità, invece, attiene al contenuto e presuppone l’esistenza dell’originale, consentendo l’accertamento della conformità anche tramite presunzioni (Cass., n. 24029/2024; Cass., n. 13/2025; Cass., n. 8718/2023; Cass., n. 14945/2025). La Corte territoriale si è attenuta a tali principi. Il ricorso è rigettato; nulla per le spese, non avendo l’ente intimato svolto difese.
Nota della Redazione
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