Autonomia soggettiva della società e benefici IRAP sul cuneo fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 9592 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’individualità soggettiva di una società per azioni non consente di estendere, per il tramite della sola comunanza di partecipazione nel capitale sociale, gli effetti di una convenzione stipulata fra terzi soggetti. Ne consegue che il giudice tributario non può ritenere sussistente una concessione traslativa in capo a una società che non sia parte del relativo rapporto. In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo. L’impresa che operi in forza di una semplice autorizzazione amministrativa non è esclusa dal beneficio.

Il Fatto

La società contribuente svolge servizio di autotrasporto di linea nel territorio calabrese, senza essere socia del consorzio che ha stipulato con la Regione il contratto per il servizio di trasporto locale. La società chiedeva il rimborso dell’IRAP in forza delle disposizioni sulla riduzione del cuneo fiscale, affermando di operare in base ad autorizzazioni rilasciate dal Ministero dei Trasporti e di non aver stipulato alcun contratto con la Regione.

La CTR, in riforma della pronuncia di primo grado, riteneva sussistente un contratto di concessione traslativa e respingeva la domanda. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, mentre un secondo ricorso veniva proposto contro la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. I due giudizi giungevano a trattazione congiunta davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dispone la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, applicando in via analogica l’art. 335 cod. proc. civ. Il ricorso contro la sentenza di revocazione va esaminato con priorità, poiché il suo eventuale accoglimento incide sulla sentenza oggetto dell’altro giudizio, il cui sindacato diverrebbe privo di interesse.

La Corte applica il principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ed esamina il terzo motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione. La causa può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, secondo l’indirizzo già espresso dalla Corte.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte afferma che l’individualità soggettiva della società per azioni non consente di estendere, per il tramite della comunanza di partecipazione nel capitale sociale, gli effetti di una convenzione stipulata fra terzi soggetti. Risulta accertato in fatto che la convenzione tra la società ricorrente e la Regione non sia mai stata stipulata e che la società non sia parte del consorzio che raccoglie altre imprese di autotrasporto.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato: in tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile introdotto dall’art. 1, comma 266, legge n. 296 del 2006 non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in forza di una concessione traslativa e a tariffa remunerativa, capace di generare un profitto. Il titolo abilitativo della società ricorrente è invece una semplice autorizzazione amministrativa, figura diversa dalla concessione o dall’appalto di servizi.

Il ricorso avverso la sentenza di revocazione è dunque accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio è definito nel merito con l’accoglimento del ricorso originario. L’accoglimento del primo ricorso recide anche la sentenza oggetto dell’altro giudizio, la cui domanda diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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