Triangolazione unionale impropria: prima cessione fuori campo IVA e detrazione legittima per il secondo cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 8129 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, salvo che l’amministrazione finanziaria contesti il ricorrere di un’ipotesi di elusione o di abuso del diritto, nelle c.d. triangolazioni unionali improprie — nelle quali un operatore extra-UE ceda beni a un operatore stabilito in uno Stato membro che, a sua volta, li rivenda a un operatore situato in un altro Stato membro — deve ritenersi fuori campo IVA la prima cessione, ove i beni non siano entrati nel territorio dello Stato del primo cessionario ma siano stati presentati in dogana direttamente nello Stato del secondo cessionario. Solo la seconda cessione integra un’importazione, resa imponibile nel luogo di immissione in libera pratica; ne consegue la legittimità della detrazione dell’IVA assolta all’importazione da parte del secondo cessionario, che abbia provveduto allo sdoganamento. Ai fini dell’identificazione dell’importatore sono indifferenti le attività realizzate fuori dal territorio dello Stato, rilevando esclusivamente chi abbia provveduto allo sdoganamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava le dichiarazioni IVA presentate dalla società contribuente per gli anni 2007 e 2008, contestando la detrazione dell’imposta assolta in dogana. La vicenda riguardava una triangolazione commerciale tra una casa madre statunitense, una distributrice olandese e la filiale italiana: la società americana vendeva i beni alla società olandese, ma la merce veniva spedita direttamente in Italia, dove era immessa in libera pratica dalla filiale italiana tramite uno spedizioniere doganale, che versava l’IVA e la addebitava alla contribuente.
Secondo l’Ufficio, la fattispecie non configurava un acquisto intracomunitario né una importazione diretta, poiché il titolo per l’immissione in libera pratica era intestato al soggetto unionale. La contribuente avrebbe dovuto regolarizzare l’operazione mediante autofattura. La Commissione tributaria regionale annullava gli avvisi di accertamento; l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale era stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria. Richiamando i principi delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ha escluso la rilevanza del vizio, poiché il percorso argomentativo del giudice di seconde cure era individuabile: la CTR aveva attribuito rilievo dirimente alla circostanza dell’avvenuta immissione in libera pratica in Italia.
Nel merito, la Corte ha qualificato la fattispecie come triangolazione unionale impropria, caratterizzata dalla presenza di un operatore extra-unionale. La questione dirimente riguardava la qualificazione della prima cessione (USA-Olanda): essa doveva ritenersi fuori campo IVA, poiché i beni non erano entrati nel territorio olandese, ma avevano varcato il confine dell’Unione solo al momento della presentazione in dogana in Italia.
La seconda cessione (Olanda-Italia) integrava, invece, un’importazione imponibile, essendo i beni stati ivi immessi in libera pratica. La Corte ha dato continuità al precedente di Cass. n. 12263 del 1992, secondo cui, in base all’art. 1 d.P.R. n. 633/1972, l’imposta si applica sulle importazioni da chiunque effettuate e deve aversi riguardo a chi, risultando tale, abbia provveduto allo sdoganamento. Sono, pertanto, indifferenti le attività realizzate fuori dal territorio dello Stato.
In assenza di contestazioni di natura elusiva o abusiva da parte dell’Amministrazione, la condotta della contribuente — che aveva sdoganato la merce, assolto l’IVA e operato la detrazione — risultava corretta. La Corte ha, quindi, enunciato il principio di diritto sopra riportato e ha rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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