Assegni inviati per posta ordinaria e concorso di colpa del mittente (Cass. civ. Sez. III n. 11986 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente. La scelta di avvalersi della posta ordinaria, in presenza di strumenti di spedizione o di pagamento più sicuri, si traduce in una consapevole assunzione del rischio che integra l’art. 1227, primo comma, cod. civ. Il concorso di colpa del danneggiato non richiede una cooperazione attiva nel fatto dannoso, ma è configurabile ogni volta che egli si esponga volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dalle regole di comune prudenza, inserendosi come antecedente necessario nel processo causale del danno.

Il Fatto

Una compagnia assicuratrice inviò quattro assegni, tratti sul proprio istituto di credito ed emessi in favore di aventi diritto al risarcimento, a mezzo servizio postale ordinario. I titoli furono pagati dalla società postale a persone non corrispondenti ai creditori effettivi.

La compagnia convenne in giudizio la società postale davanti al Tribunale di Roma per ottenere il risarcimento. La domanda fu rigettata in primo grado; l’impugnazione fu accolta dalla Corte d’appello, con condanna della società postale al pagamento delle somme portate dagli assegni, oltre interessi legali. Avverso la sentenza d’appello la società postale propose ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. del 26/02/2004, in relazione all’art. 1227 cod. civ. e all’art. 43 legge assegni, contestando il mancato riconoscimento della responsabilità del mittente per l’invio incauto del titolo.

Il motivo è fondato alla stregua della giurisprudenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 9769 del 26/05/2020, secondo cui l’invio per posta ordinaria dell’assegno, in caso di sottrazione e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, integra una condotta idonea a giustificare il concorso di colpa del mittente, esponendolo volontariamente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza.

La Corte rileva che il principio non costituisce una novità: era già emerso con Cass. n. 24659 del 2/12/2016, secondo cui, in caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo di identificazione del beneficiario.

Le Sezioni Unite hanno precisato che la scelta della posta ordinaria, in presenza di forme di spedizione più sicure o di strumenti di pagamento più moderni, si traduce nella consapevole assunzione di un rischio da parte del mittente. Questi non può essere escluso dalla valutazione della causa dell’evento dannoso, che non è identificabile con il solo segmento terminale del processo causale, ma va individuata tenendo conto dell’intera sequenza dei fatti che lo hanno determinato. Tale esposizione volontaria al rischio giustifica la riduzione della responsabilità del danneggiante, perché il concorso di colpa è configurabile anche quando il danneggiato si ponga in una situazione di pericolo violando norme giuridiche o regole di comune prudenza.

L’orientamento è stato ribadito dalla Corte in composizione ordinaria con Cass. n. 25517 del 21/09/2021, Cass. n. 27579 del 28/09/2023 e Cass. n. 25866 del 5/09/2023, in causa pressoché identica. La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, non avendo adeguatamente valutato, alla stregua dell’art. 1227, comma 1, cod. civ., la condotta del soggetto che aveva inviato gli assegni per posta ordinaria. Il ricorso è accolto, la sentenza è cassata e la causa, essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Nota della Redazione

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