Voto di condotta e one shot temperato: legittima la riconferma del sei (TAR Lombardia n. 1547 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In forza del principio del one shot temperato, l’Amministrazione che abbia subito l’annullamento giurisdizionale di un proprio atto a contenuto discrezionale può rinnovarlo una sola volta, riesaminando l’affare nella sua interezza e sollevando per una volta tutte le questioni rilevanti, senza poter tornare a decidere sfavorevolmente neppure su profili non ancora esaminati. Il voto di condotta esprime un giudizio formativo ed educativo più ampio di quello sulle singole materie, involgendo la maturità complessiva dello studente e la sua capacità di interazione con l’ambiente, ed è espressione di discrezionalità tecnica del consiglio di classe, sindacabile dal giudice amministrativo solo per palese travisamento dei fatti o manifesta irragionevolezza. L’annullamento del verbale di scrutinio per difetto di motivazione non preclude al consiglio di classe di riconfermare il voto minimo di sufficienza, ove sorregga la delibera con motivazione idonea a dare evidenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
Il Fatto
I genitori di uno studente minore impugnavano davanti al TAR Lombardia il verbale del consiglio di classe straordinario che, il 26 maggio 2023, aveva riconfermato il voto di condotta pari a sei. Quel consiglio era stato convocato per dare esecuzione alla sentenza n. 1040 del 2023 dello stesso Tribunale, che aveva annullato il precedente verbale di scrutinio dell’anno scolastico 2021/2022 proprio nella parte relativa al voto di comportamento, per carenza di motivazione.
I ricorrenti deducevano quattro motivi: violazione del vincolo conformativo del giudicato per indebita reiterazione della decisione; violazione dell’ordinanza ministeriale n. 92 del 2007 per mutata composizione del consiglio; illegittimo esercizio di potere disciplinare senza contraddittorio; omessa indicazione nel PTOF dei criteri di valutazione del comportamento. Chiedevano anche il risarcimento dei danni del minore. Il Ministero si costituiva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso che dal voto derivasse un pregiudizio al percorso scolastico, non avendo impedito l’ammissione alla classe successiva. Ha poi respinto il primo motivo, inammissibile perché la nullità per elusione del giudicato va fatta valere con il rito dell’art. 114 cod. proc. amm., e comunque infondato: l’Amministrazione aveva riesaminato l’affare una sola volta, dopo l’annullamento, non rilevando la conferma intervenuta nella seduta del 16 giugno 2022, anteriore e non dipendente da pronunce giurisdizionali.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha valorizzato il testo completo dell’art. 8 dell’OM n. 92/2007, che consente la sostituzione dei componenti assenti con altro docente della stessa disciplina: la costituzione dell’organo consiliare era dunque valida.
Il terzo motivo è stato respinto nel merito. Il voto sul comportamento attiene a una sfera educativa e formativa e investe la maturità complessiva e la capacità di interazione dello studente. Il consiglio aveva richiamato sanzioni, comunicazioni alla famiglia, richiami sul registro e il regolamento sul cyberbullismo, motivando in modo idoneo ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 241/1990. Le censure volte a proporre una diversa lettura delle evidenze documentali sono inammissibili, perché investono il merito della valutazione spettante all’organismo tecnico, sindacabile solo per palese travisamento o manifesta irragionevolezza.
Infondato anche il quarto motivo: il consiglio aveva applicato correttamente il PTOF 2021/2022, che disciplina i criteri per l’attribuzione del voto di condotta. Il rigetto dei motivi di legittimità ha travolto la domanda risarcitoria, per insussistenza dell’ingiustizia del danno. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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