Giudizio di conto improcedibile per consegnatario con debito di sola vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 121 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale soltanto quando sia gravato da un debito di custodia, e non quando il suo incarico si esaurisca in un debito di vigilanza. In quest’ultimo caso egli è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che difettano i presupposti normativi del giudizio di conto. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto, che invece compete, ai sensi degli artt. 11 e 23 del medesimo D.P.R., ai consegnatari con debito di custodia. Il giudizio di conto proposto nei confronti del consegnatario per sola vigilanza va pertanto dichiarato improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso per l’esercizio finanziario 2021 da un consegnatario di beni mobili presso il Servizio “Progettazione e realizzazione opere pubbliche” di un Comune. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 950/2025, ha riferito che il conto era stato trasmesso all’Ente con la sottoscrizione del consegnatario e poi depositato presso la Sezione giurisdizionale; ha inoltre rilevato che il conto, pur redatto su modello conforme, non era qualificabile tecnicamente come conto giudiziale, perché la gestione ivi ricompresa non riguardava beni o materie per i quali il consegnatario avesse un debito di custodia, bensì attrezzature, arredi e strumentazioni in uso continuativo all’Ufficio.
Il consegnatario, preso atto dei rilievi, ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato inammissibile o comunque improcedibile, sostenendo di essere consegnatario per mero debito di vigilanza. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità. La questione arriva così al Collegio, che deve verificare se sussistano i presupposti per la resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo sulla resa del conto da parte dei consegnatari. L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce il dovere di resa del conto giudiziale per il tesoriere e per ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali: la formulazione è ampia e riferita ai “beni” senza distinzione. Tuttavia, osserva la Corte, per i beni mobili degli enti locali è principio consolidato che solo i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto.
La distinzione tra le due figure è ricostruita con precisione. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni, destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte di uso immediato.
Il discrimine è quindi quantitativo e funzionale: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurarne il funzionamento, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo restitutorio di quanto avuto in consegna. I beni di consumo giacenti presso gli uffici e costituenti le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte rileva che i beni indicati negli elenchi erano in uso continuativo all’Ufficio e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al modello di legge. Ne deriva che gravava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico, con conseguente difetto dei presupposti per la resa del conto. Il giudizio di conto è quindi dichiarato improcedibile e, essendo limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non si dà luogo a pronuncia sulle spese.
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Nota della Redazione
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