Controllo concomitante Fondo efficienza energetica: riforma in ritardo e Ecoprestito inattivo (Corte dei Conti Coll. contr. concomitante n. 14 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio del controllo concomitante, nel valutare l’attuazione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, accerta le criticità derivanti dal persistente ritardo nell’emanazione del decreto ministeriale di riforma del D.I. 22 dicembre 2017, presupposto indefettibile di ogni successiva azione amministrativa. La mancata chiusura del concerto tra il MASE, il MIT e il MEF integra un’inerzia organizzativa che il Collegio non può sanare, ma che giustifica la formale raccomandazione all’amministrazione titolare della misura perché eserciti l’azione di impulso nei confronti dell’amministrazione restia. Il comma 3-quater dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013, nell’istituire una sezione dedicata al rilascio di garanzie, configura un obbligo di attivazione della sezione “Ecoprestito”. L’assenza degli accantonamenti 2018-2020, previsti come mera facoltà, non esime dal vaglio sulla possibile destinazione di risorse alla sezione stessa, anche in ragione della scarsa utilizzazione delle dotazioni complessive.
Il Fatto
Nell’ambito della propria programmazione annuale, il Collegio del controllo concomitante ha sottoposto a istruttoria il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, già esaminato nel corso del 2024 con le deliberazioni n. 3, 11, 44 e 56, tutte del medesimo Collegio. Le criticità allora stigmatizzate erano rimaste irrisolte e, per alcuni profili, aggravate.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica aveva dapprima prospettato un cronoprogramma di revisione della disciplina, poi non rispettato; aveva in seguito definito nuovi step attuativi, in parte osservati. Ulteriori interlocuzioni istruttorie e un’audizione hanno fatto emergere che il parere del MEF sullo schema di decreto risultava ancora non reso. La questione è giunta al Collegio per il deferimento e la conseguente deliberazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la riforma del D.I. 22 dicembre 2017 costituisce il presupposto necessario di ogni ulteriore intervento sul Fondo. Nonostante il MIT abbia accolto senza riserve la bozza di decreto, il MEF non ha ancora formalizzato il proprio parere, con tempi indeterminati, benché il medesimo Ministero abbia rappresentato l’assenza di criticità rilevanti.
Da qui la raccomandazione al MASE, amministrazione intestataria della misura, di esercitare un’ulteriore azione di impulso, in ossequio al principio di leale collaborazione, per ottenere tempistiche certe nell’emanazione del concerto definitivo. La riforma, osserva il Collegio, presenta ormai connotati di urgenza.
Sul secondo versante, il Collegio esamina la mancata attivazione della sezione dedicata al c.d. Ecoprestito. Il comma 3-quater dell’art. 14 del D.L. n. 63/2013 — che la Corte legge come norma di obbligo, desumendolo dalla forma verbale presente — prevede l’istituzione di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento, accanto alle sezioni finanziamenti e garanzie ordinarie.
Il Collegio rileva che gli accantonamenti 2018-2020 previsti dalla norma primaria costituiscono una facoltà e non un obbligo, sicché la loro assenza non impedisce ex se il funzionamento della sezione. Ritiene invece che la normativa generale del Fondo non rechi preclusioni alla ripartizione delle risorse tra le sezioni, salvo il vincolo relativo ai finanziamenti a fondo perduto. A sostegno depone anche la scarsa utilizzazione delle dotazioni complessive.
Il Collegio raccomanda pertanto al MASE, congiuntamente al MEF, di valutare se il dettato normativo consenta la destinazione di quota parte delle risorse alla sezione “Ecoprestito”, ferma la discrezionalità delle amministrazioni. Le osservazioni difensive del MASE, lungi dal superare le criticità, ne integrano una sostanziale condivisione. Il Ministero è invitato a riferire entro trenta giorni.
Nota della Redazione
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