Conto del consegnatario di azioni: irregolare senza addebito (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 118 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di azioni deve riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dall’ente, essere corredato da una relazione che dia contezza delle direttive impartite alla società e ai delegati in assemblea, ed esporre i valori aggiornati secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore durevoli. L’omessa relazione sulla gestione, l’esposizione al valore nominale e la mancata indicazione di partecipazioni detenute rendono il conto irregolare. La dichiarazione di irregolarità, in assenza di operazioni illecite dell’agente, non comporta addebito.
Il Fatto
Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2024, è rimesso al Collegio dal Magistrato designato con relazione istruttoria, ai sensi degli artt. 145 e 147 c.g.c. Il conto è reso dal Sindaco, quale consegnatario di azioni, e parificato dal responsabile del servizio finanziario.
L’istruttore rileva che il conto non è regolare: manca una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario, manca la relazione annuale del consegnatario sulle variazioni delle partecipazioni, i valori sono esposti al valore nominale anziché al patrimonio netto e alcune partecipazioni dirette non risultano rappresentate. La Procura regionale condivide le riserve e chiede la dichiarazione di irregolarità, indicando nel modello 22, previsto dal d.P.R. n. 194/1996, l’unico schema di conto ammesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la natura dell’incarico: il consegnatario di azioni non è un mero detentore, ma svolge un’attività di gestione, rappresentando l’Ente nelle assemblee ed esercitando i diritti connessi alla partecipazione, della quale ha la disponibilità giuridica. Da ciò deriva il contenuto necessario del conto: descrizione dei titoli, consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicazione dei motivi delle variazioni e modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata, che ha progressivamente superato il criterio del valore nominale in favore del criterio del patrimonio netto, in conformità al principio contabile 6.1.3 dell’Allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, perché solo il secondo consente un’esposizione veritiera e trasparente del reale valore delle partecipazioni e della loro incidenza sul bilancio dell’Ente.
Il Collegio richiama Cass., Sez. Un., ord. n. 7390/2007, per cui il sindacato della Corte dei conti non può limitarsi al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Precisano poi le Sezioni territoriali che l’agente contabile risponde solo delle operazioni esecutive o custodiali e di quelle poste in essere su direttive dell’amministrazione-socio, mentre gli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista restano demandati al giudizio di responsabilità.
Il Collegio distingue infine per soglia di partecipazione: per le società controllate o partecipate il valore va determinato secondo il metodo del patrimonio netto; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore durevoli. Nel caso concreto il conto è incompleto, è esposto al nominale e privo di relazione esplicativa: il Collegio lo dichiara irregolare, ma senza addebito, e nulla dispone per le spese.
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Nota della Redazione
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