White list, la domanda di iscrizione vale ai fini della gara (TAR Campania n. 475 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bando di gara, per la sua natura di atto amministrativo generale non normativo, è vincolante anche per la stazione appaltante, che non può disapplicarlo né ignorarlo quando le sue regole risultino inopportune o incongrue. Ove la lex specialis attribuisca alla mera domanda di iscrizione alla white list valore equipollente all’iscrizione stessa ai fini della partecipazione, l’esclusione del concorrente che abbia presentato la sola domanda viola l’autovincolo assunto dall’amministrazione e i principi di affidamento e di parità di trattamento. La possibilità di disapplicare il bando è circoscritta alle sole clausole nulle, come quelle che introducono cause di esclusione non previste dalla legge in violazione del principio di tassatività. La motivazione postuma, elaborata dall’amministrazione in giudizio, non può integrare o emendare la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società cooperativa sociale partecipa a una procedura aperta indetta da una Comunità Montana per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani. La ricorrente risulta prima classificata in graduatoria con il punteggio più alto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In sede di verifica dei requisiti emerge che l’operatore non è iscritto alla white list prefettizia, ma ha presentato istanza di iscrizione, poi trasformatasi in iscrizione nell’elenco dei richiedenti a seguito di un provvedimento di cancellazione per omessa comunicazione della variazione degli organi sociali. La stazione appaltante, richiamando una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 10256 del 2024, dispone l’esclusione dalla gara. La società impugna la determina e chiede, in via subordinata, la reintegra in forma specifica o il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione della lex specialis. L’art. 7 del bando richiede, per la partecipazione, l’iscrizione alla white list oppure la presentazione della domanda di iscrizione al medesimo elenco. La previsione disciplina espressamente l’ipotesi dell’aggiudicatario in possesso della sola domanda, imponendo alla stazione appaltante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e la stipula del contratto decorsi i termini dell’art. 92, commi 2 e 3, d.lgs. n. 159/2011, salvo recesso in caso di accertati tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il provvedimento di esclusione si fonda su un presupposto opposto a quello del bando: la non iscrizione della ricorrente alla white list. Ne deriva la violazione dell’autovincolo, espressione dei principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti, confermati dall’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023. Il bando, per la sua natura di atto amministrativo generale, è vincolante anche per l’amministrazione, che non può disapplicarlo se non esercitando l’autotutela, evenienza non ricorrente nel caso di specie.
Il Collegio chiarisce il perimetro della disapplicazione. Essa è ammessa solo in presenza di clausole nulle, inidonee a produrre effetti giuridici, come quelle che introducono cause di esclusione non previste dalla legge, con violazione del principio di tassatività ai sensi dell’art. 83, comma 8, del codice dei contratti pubblici. Non è questa l’ipotesi in esame, poiché la clausola del bando è frutto di una scelta discrezionale legittima della stazione appaltante.
Il Collegio respinge infine la tesi della difesa resistente, che ha invocato un profilo di grave illecito professionale ai sensi dell’art. 94 d.lgs. n. 36/2023. Si tratta di motivazione postuma, in violazione del divieto di integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento amministrativo. Il ricorso è accolto e la determina di esclusione viene annullata, fatta salva la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante. Non luogo a provvedere sulle ulteriori domande, non risultando disposta l’aggiudicazione né stipulato il contratto.
Nota della Redazione
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