Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo e compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 3201 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., l’avvenuta esecuzione del dictum giudiziale da parte dell’amministrazione, documentata dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con declaratoria che assorbe ogni altra questione. La circostanza che l’adempimento sia avvenuto solo in corso di causa non comporta, di per sé, la soccombenza virtuale dell’amministrazione, potendo le spese essere compensate in ragione della natura del ricorso e delle modalità di instaurazione del contraddittorio. In particolare, è inammissibile il ricorso per ottemperanza proposto prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, qualora la notifica della sentenza non sia stata effettuata correttamente presso l’indirizzo pec istituzionale dell’amministrazione risultante dal Registro delle PP.AA., con la conseguenza che la relativa soccombenza non può essere addossata all’amministrazione che ha comunque ottemperato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pretesa, sicché la docente aveva proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare integrale esecuzione al titolo e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente aveva depositato una nota con la quale dava atto che l’amministrazione aveva provveduto all’accredito delle somme dovute a titolo di carta docente, insistendo soltanto per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio. Tale adempimento, attestato dalla stessa parte interessata, ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa creditoria azionata in sede di ottemperanza, sicché il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcuna utilità ulteriore da riconoscere alla ricorrente.
Quanto al regime delle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, valorizzando il profilo dell’inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Il Collegio ha osservato che la notifica via pec della sentenza, costituente necessario presupposto per l’avvio del procedimento di ottemperanza, non era stata correttamente effettuata presso la sede reale dell’amministrazione, all’indirizzo pec inserito nel Registro delle PP.AA., come prescritto dall’art. 16-ter D.Lgs. n. 179/2012. Tale carenza aveva reso prematura la proposizione del ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
La scelta di compensare le spese, anziché condannare l’amministrazione soccombente in senso sostanziale, si fonda pertanto sulla considerazione che l’azione era stata comunque instaurata prima che maturasse il presupposto processuale del decorso del termine dilatorio, circostanza che rendeva il ricorso originariamente non proponibile e che giustifica la mancata applicazione del criterio della soccombenza virtuale, pur in presenza di un adempimento tardivo successivamente intervenuto.
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Nota della Redazione
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