Il preavviso di diniego non è autonomamente impugnabile e il giudicato conforma il potere (TAR Puglia n. 964 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di diniego adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è atto endoprocedimentale, privo di autonoma capacità lesiva, inidoneo a concludere il procedimento e a produrre effetti definitivi nella sfera giuridica del destinatario. Esso non è pertanto autonomamente impugnabile, difettando l’attualità e la concretezza dell’interesse a ricorrere in assenza di un provvedimento finale, né la sua natura giuridica muta per effetto della pendenza di un giudizio che impedisca la conclusione del procedimento. La declaratoria di inammissibilità non esclude che il giudice, anche in una logica deflattiva, possa precisare il perimetro conformativo derivante da un precedente giudicato: le statuizioni sulla qualificazione del vincolo urbanistico come espropriativo soggetto a decadenza ex art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001 e sulla necessità di provarne la reiterazione oltre il quinquennio coprono il potere amministrativo, che non può riqualificare il vincolo come conformativo. Motivi ostativi fondati su mere asserzioni, privi di istruttoria documentale e di accertamenti tecnici verificabili, non possono sorreggere il provvedimento definitivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985 per un manufatto realizzato senza titolo. Dopo un primo diniego annullato dal TAR con sentenza del 2015 per difetto istruttorio sulla prova della reiterazione del vincolo, e un successivo giudizio di ottemperanza conclusosi con sentenza del 2021, il Comune adottava un atto preliminare di diniego, qualificato come preavviso ex art. 10-bis, senza poi emanare il provvedimento definitivo.
Il ricorrente impugnava l’atto, deducendo l’elusione del giudicato e vizi istruttori. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, trattandosi di atto endoprocedimentale non lesivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rigettata l’istanza congiunta di rinvio per il tempo trascorso e la natura non illimitata della risorsa-giustizia, accoglie l’eccezione preliminare. Il preavviso di diniego è atto interno al procedimento, privo di autonoma lesività, e la sua impugnazione è quindi inammissibile per difetto di interesse ad agire.
La natura dell’atto non cambia per il contesto: la pendenza del giudizio ha solo impedito la conclusione del procedimento, senza trasformare la qualificazione giuridica del preavviso.
Ciononostante, il TAR ritiene doveroso precisare il perimetro conformativo derivante dal giudicato. La qualificazione del vincolo come espropriativo, soggetto a decadenza ex art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001, e l’onere di provarne la reiterazione oltre il quinquennio sono statuizioni coperte, che il Comune non può rimettere in discussione riqualificando il vincolo come conformativo.
Quanto agli altri motivi ostativi, relativi alla sicurezza dell’area e alla trasformazione dei manufatti, essi risultano privi di supporto istruttorio e non potranno fondare il provvedimento definitivo senza adeguati accertamenti tecnici e documentazione verificabile. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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