Revocazione per errore di fatto: no alla rivalutazione delle prove (Cons. Stato n. 10415 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto prevista dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 106, comma 1, cod. proc. amm., è configurabile solo in presenza di un errore di percezione materiale degli atti, un “abbaglio dei sensi”, relativo a un punto non controverso e decisivo ai fini della decisione. Non integra tale ipotesi la rivalutazione del materiale probatorio o l’interpretazione delle norme applicate. Il motivo fondato sull’art. 395, n. 3, cod. proc. civ. richiede che il documento sopravvenuto sia decisivo, preesistente alla decisione e reperito dopo di essa. Il contrasto con un precedente giudicato integra il vizio dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. solo se il giudice della sentenza revocanda abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione.
Il Fatto
La società titolare di un impianto fotovoltaico aveva ottenuto l’ammissione alle tariffe del “quarto conto energia”, con maggiorazione per l’impiego di componenti prodotti in ambito europeo. All’esito di una verifica, il Gestore dei servizi energetici aveva contestato l’identificazione del sito di produzione dei moduli e la riferibilità delle certificazioni, disponendo la decadenza dagli incentivi.
Il TAR Lazio respinse il ricorso e i primi motivi aggiunti, accogliendo invece quelli volti avverso il diniego di riesame. La sentenza di appello riformò la decisione e annullò il provvedimento di decadenza. Il Gestore ha quindi proposto revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., deducendo errori di fatto sulla certificazione di conformità, sulla provenienza dei moduli, sul mancato esperimento della richiesta di decurtazione e sul contrasto con un giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i requisiti dell’errore revocatorio: occorre un errore di fatto, la cui verità sia incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita, su un punto non controverso e non oggetto di espressa pronuncia, e tale da risultare determinante. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 4574 del 2025.
La sentenza revocanda muoveva dal rilievo che la decadenza si fondava essenzialmente sul dato temporale del certificato di conformità, rilasciato dopo la produzione dei moduli. La provenienza degli stessi dalla Polonia o dalla Cina incideva solo sulla maggiorazione del 10%, non sull’intero incentivo, secondo Cons. Stato, Ad. plen., n. 18 del 2020. Da ciò l’inammissibilità delle censure sulla localizzazione produttiva, profilo non determinante.
Quanto alla necessità della certificazione al momento della domanda, la Corte osserva che si tratta di conclusione interpretativa, ottenuta comparando il d.m. 5 maggio 2011 con il d.m. 5 luglio 2012, e non di un errore di percezione. Analogamente, la portata delle altre certificazioni è frutto di apprezzamento probatorio, insindacabile in revocazione. I primi due motivi mirano in realtà a una rivalutazione del thema decidendum.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Il passaggio sulla mancata richiesta di decurtazione ex art. 42, comma 4-bis, d.lgs. n. 28/2011 è un mero obiter dictum, introdotto con valore avversativo e ininfluente. Il documento invocato, inoltre, non era decisivo né sopravvenuto: era nella disponibilità del Gestore già prima dell’udienza di discussione, con conseguente impossibilità di invocare l’art. 395, n. 3, cod. proc. civ.
Il quarto motivo, infine, non soddisfa i requisiti dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice della sentenza revocanda aveva esaminato la sentenza del TAR n. 20508 del 2024 e respinto l’eccezione, dovendosi escludere il vizio revocatorio in presenza di una valutazione espressa. I due giudizi hanno peraltro oggetto diverso, riguardando l’uno la decadenza e l’altro il riesame ex art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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