Accesso civico generalizzato ai laboratori privati che svolgono test Covid (TAR Puglia n. 1177 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
I laboratori di analisi privati inseriti nell’elenco predisposto dal Ministero della Salute per lo svolgimento dei test molecolari rt-PCR sul virus SARS-CoV-2 rientrano tra i soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013, in quanto esercitano un’attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche. Ne consegue che il diritto all’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è esercitabile nei loro confronti. Il diritto spetta a prescindere dalla sussistenza di un interesse difensivo del richiedente e non richiede motivazione. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia del laboratorio, dichiara l’obbligo di provvedere sull’istanza nel termine di trenta giorni.
Il Fatto
La ricorrente presentava in data 24 novembre 2023 un’istanza di accesso civico generalizzato a una società che gestisce un laboratorio di analisi, chiedendo di conoscere la data di autorizzazione ministeriale allo svolgimento dei test in vitro rt-PCR e il numero di test risultati positivi al SARS-CoV-2 inviati alle ASL regionali. Il laboratorio non adottava alcun provvedimento di riscontro.
La ricorrente proponeva quindi ricorso al TAR Puglia ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per l’accertamento del diritto all’ostensione e la condanna della struttura convenzionata. In via subordinata, ove fosse ritenuto applicabile il rito ex art. 117 c.p.a., chiedeva l’accertamento dell’obbligo di provvedere con atto espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ambito soggettivo della disciplina sulla trasparenza. L’art. 2-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 estende gli obblighi previsti per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative o svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.
Il giudice verifica in concreto che i laboratori svolgono i test rt-PCR in forza dell’Ordinanza n. 640/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della circolare n. 9774 del 20 marzo 2020 del Ministero della Salute, con confluenza dei dati nella piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità per la misurazione epidemiologica. La ricorrente ha dimostrato l’inserimento del laboratorio nell’elenco dei soggetti autorizzati alla diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori.
Da ciò il Collegio deduce che l’attività svolta integra una attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, con rilevanza pubblica del trattamento dei dati pandemici. Non essendo contestata l’entità del bilancio, il dato decisivo è che le informazioni attengono a un’attività di pubblico interesse, come tale soggetta ad accesso ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013.
Il Tribunale ribadisce che l’accesso civico spetta per sua natura a prescindere da un interesse difensivo e dal collegamento tra documento e situazione individuale, e può essere esercitato senza motivazione. Sul punto richiama il proprio precedente della Sezione II n. 968 del 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme, tra cui TAR Campania Napoli n. 3828 del 2024 e TAR Lombardia Brescia n. 384 del 2024.
Il ricorso è pertanto accolto nei confronti del laboratorio intimato, con dichiarazione dell’obbligo di consentire l’accesso mediante presa visione ed estrazione integrale della documentazione nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi, anche in un’ottica di equo bilanciamento degli interessi.
Nota della Redazione
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