Obbligo del PDP per alunno con DSA e illegittimità della non ammissione (TAR Lombardia n. 3704 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di certificazione attestante un Disturbo Specifico dell’Apprendimento, la scuola è tenuta ad adottare il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che non è rimesso alla discrezionalità del consiglio di classe, anche se la certificazione è consegnata in fase avanzata dell’anno scolastico. Il PDP deve essere predisposto anche per gli ultimi mesi dell’anno, perché la norma impone di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative dell’alunno. La totale omissione del PDP e di criteri valutativi adeguati vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva per violazione di legge e eccesso di potere, sotto il profilo dell’incoerenza e della illogicità, ledendo la posizione soggettiva dell’alunno.

Il Fatto

I genitori di un alunno iscritto al primo anno di un Liceo Scientifico impugnano il provvedimento di non ammissione al secondo anno, adottato dal consiglio di classe l’11 giugno 2025, oltre al verbale e al diniego di autotutela. L’alunno è portatore di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). La certificazione è stata consegnata alla scuola il 24 marzo 2025.

Secondo i ricorrenti, la scuola non ha mai predisposto il PDP né ha adottato misure compensative o dispensative, sottoponendo l’alunno a valutazione con criteri ordinari. La struttura sanitaria si è costituita sostenendo la tardività della certificazione e la correttezza del proprio operato. Nelle more, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 836 del 25 luglio 2025, ordinando l’iscrizione con riserva alla classe successiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’istanza di cessazione della materia del contendere e la rigetta. La declaratoria presuppone che la pretesa del ricorrente sia stata soddisfatta in via extragiudiziale da un provvedimento favorevole della stessa amministrazione sulla medesima situazione originaria. Nel caso concreto nessuna rivalutazione in autotutela è intervenuta: l’ammissione è derivata dall’ordinanza cautelare e dall’ingresso dell’alunno in una scuola non paritaria.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’orientamento prevalente secondo cui l’adeguamento alle disposizioni a tutela dello svantaggio scolastico non esclude il raggiungimento degli obiettivi minimi, e la mancata attuazione di misure compensative non basta di per sé a inficiare il giudizio di non ammissione. Tali principi, tuttavia, non si applicano a una fattispecie in cui manca del tutto il PDP.

Il Tribunale rileva che, in violazione della legge n. 170 del 2010 e del D.M. n. 5669 del 2011, l’istituto ha omesso di attivare il percorso personalizzato e ha valutato l’alunno con criteri ordinari, disattendendo la finalità di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate. La tesi della scuola di aver applicato criteri appropriati non emerge dagli atti.

La mancata adozione del PDP non è giustificata nemmeno dalla fase avanzata dell’anno: il piano avrebbe potuto essere predisposto anche per gli ultimi mesi. L’omissione integra una violazione di legge e un eccesso di potere per incoerenza e illogicità, perché la scuola ha omesso il potere-dovere che avrebbe dovuto costituire il presupposto della valutazione.

Il Collegio esclude che rilevi la mancata esecuzione di strumenti già pianificati: viene in rilievo la totale assenza del PDP. Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e consolidamento della misura cautelare; le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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