White list, improcedibile il ricorso dopo le misure collaborative antimafia (TAR Sicilia n. 367 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, nei confronti dell’impresa ricorrente, delle misure di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio serbato sull’istanza di iscrizione nella white list. Il mutamento della situazione di fatto e di diritto rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza, anche quando il provvedimento sopravvenuto non abbia effetto satisfattivo per il ricorrente. L’azione di accertamento del silenzio-inadempimento perde ogni utilità pratica, poiché una pronuncia espressa sull’istanza non arrecherebbe più alcun vantaggio al ricorrente che non abbia impugnato il provvedimento applicativo delle misure collaborative.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza di iscrizione nella white list provinciale della Prefettura di Caltanissetta, presentata a mezzo PEC e successivamente integrata. La domanda era fondata sull’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 e sul d.P.C.M. del 18.4.2013. Il ricorrente ha chiesto l’ordine di provvedere entro un congruo termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e il ristoro dei danni patiti.
Costituitisi il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo, le Amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Prefettura comunicato l’insussistenza, allo stato, delle condizioni per l’iscrizione e avendo invitato il ricorrente a fornire il proprio apporto partecipativo in vista dell’eventuale adozione di una misura preventiva. Con ordinanza istruttoria la Prefettura è stata onerata di documentare l’esito del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la giurisprudenza sul difetto sopravvenuto di interesse: la declaratoria di improcedibilità può derivare da un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della proposizione del ricorso, ovvero dall’adozione di un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco. Rileva la decisione del Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2019, n. 3251, secondo cui ciò vale anche quando il provvedimento sopravvenuto non abbia effetto satisfattivo per il ricorrente, purché renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza.
Nel caso di specie, la Prefettura ha adottato, in data 4 novembre 2025, il provvedimento con cui l’impresa del ricorrente è stata sottoposta, per dodici mesi, alle misure collaborative ivi indicate. Tale atto è stato depositato dalla difesa erariale in giudizio. Per il Collegio, l’adozione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011 ha ridefinito l’assetto degli interessi, rendendo improcedibile l’azione proposta ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
La ragione è duplice. Da un lato, il ricorrente non potrebbe più ritrarre alcuna utilità pratica dall’eventuale accoglimento della domanda volta a ottenere una pronuncia espressa sull’istanza di iscrizione nella white list. Dall’altro, egli non ha impugnato il successivo provvedimento ex art. 94-bis, con la conseguenza che l’interesse sostanziale è ormai calato nel diverso procedimento attivato dalla misura collaborativa.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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