Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la Carta Docente (TAR Sicilia n. 2324 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando risultano accertati il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nomina, in caso di inerzia, un commissario ad acta con facoltà di delega. L’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti emessi ai sensi della medesima legge, può applicarsi per analogia alle altre condanne al pagamento di somme: il commissario dirigente della stessa amministrazione non ha diritto a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione in suo favore della Carta Docente e all’assegnazione sulla medesima di € 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione, spendibile nelle forme e con le finalità dell’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015.
La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine per l’esecuzione del giudicato, avendo notificato il titolo all’amministrazione a mezzo PEC in data 18 febbraio 2025 senza ottenere il pagamento delle spettanze riconosciute. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita documentazione, e all’inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo a mezzo PEC.
Accertati tali presupposti, il ricorso è stato accolto e l’amministrazione è stata condannata a provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze. Nell’ipotesi di ulteriore inerzia il Tribunale ha nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con un ulteriore termine di sessanta giorni.
Quanto al compenso del commissario, la decisione esclude ogni emolumento. Il giudice richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e ne afferma l’applicabilità per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando a sostegno alcune decisioni di merito. Poiché il commissario è un dirigente della stessa amministrazione resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Tribunale precisa poi la natura del munus, intrinsecamente obbligatorio e non rifiutabile né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il commissario deve effettuare il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
Le spese di lite, comprensive di atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono liquidate secondo il criterio della soccombenza, in misura commisurata alla natura delle questioni, di non particolare complessità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.