Acquisizione area di sedime e sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 364 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abusi edilizi e inottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime opera di diritto, mentre l’acquisizione dell’area pertinenziale ulteriore, entro il limite del decuplo della superficie utile abusivamente costruita, postula una specifica motivazione che espliciti le ragioni dell’acquisto e i criteri di determinazione dell’estensione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non è correlata alla realizzazione dell’abuso, ma sanziona l’inottemperanza all’ordine demolitorio, con la conseguenza che il suo cumulo con l’acquisizione non integra violazione del ne bis in idem, stante la diversa natura e funzione delle due misure.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un compendio immobiliare ad uso industriale, hanno impugnato la determinazione con cui il Comune ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, acquisito al patrimonio comunale i beni e le aree pertinenziali e irrogato la sanzione amministrativa nella misura massima di euro 20.000,00.

La vicenda trae origine dal rilascio, nel 2017, di un permesso di costruire in sanatoria, successivamente annullato in autotutela nel 2020 con ordine di demolizione dell’intero stabilimento. Il ricorso avverso tale annullamento era stato rigettato dal TAR con sentenza confermata in appello dal C.G.A.R.S. I ricorrenti hanno dedotto vizi propri del provvedimento sanzionatorio, tra cui l’illegittimità dell’acquisizione dell’intera particella, la propria estraneità agli abusi e la violazione del ne bis in idem.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la conferma in appello della sentenza di rigetto contro l’annullamento in autotutela del permesso in sanatoria rende infondata la censura di illegittimità derivata. La caducazione del titolo in sanatoria costituisce il presupposto del successivo ordine demolitorio e delle connesse misure sanzionatorie.

Quanto all’acquisizione dell’area, il Collegio ha richiamato l’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, secondo cui, in caso di mancata demolizione nel termine di novanta giorni, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale, mentre l’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe non può superare dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. Mentre per l’area di sedime l’automatismo dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione, l’individuazione dell’area ulteriore entro il limite del decuplo deve essere motivata con l’esplicitazione delle ragioni dell’acquisto e dei criteri di determinazione.

Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha indicato il criterio applicato, quantificando l’area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche (119.808 mq) e rilevando che la superficie del lotto (6.366 mq) non supera il decuplo della superficie abusivamente costruita (6.751,6 mq). L’onere motivazionale risulta pertanto adeguatamente assolto.

Il Tribunale ha poi respinto la censura di estraneità agli abusi, osservando che le sanzioni sono correlate all’inottemperanza all’ordine demolitorio, regolarmente notificato ai ricorrenti, i quali avevano la disponibilità materiale e giuridica delle opere. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha escluso l’applicabilità della normativa vigente al momento della realizzazione degli abusi, richiamando il C.G.A.R.S. n. 585/2024, secondo cui parte delle opere risulta documentalmente realizzata dopo la presentazione delle domande di condono.

Infine, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 16/2023, il Collegio ha chiarito che la sanzione pecuniaria sanziona l’inottemperanza e non la realizzazione dell’abuso, con la conseguenza che il cumulo con l’acquisizione non viola il ne bis in idem, rispondendo le due misure a funzioni diverse. La misura massima era giustificata dalla sussistenza del vincolo idrogeologico, trovando l’Amministrazione vincolata applicazione della norma. Il ricorso è stato rigettato con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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