Condono edilizio e vincolo aeroportuale: il silenzio-assenso non si forma (TAR Puglia n. 1183 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il silenzio-assenso non si perfeziona per il solo inutile decorso del termine dalla presentazione della domanda di sanatoria. È necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi del condono: la domanda deve essere corredata dalla prescritta documentazione, non essere infedele, l’oblazione deve essere interamente versata e l’opera ultimata nel termine di legge. Il meccanismo resta escluso quando le opere siano in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, comma 1, lett. c), l. n. 47/1985, tra cui rientra il vincolo aeroportuale previsto dalla legge n. 58/1963, qualificabile come limite posto a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna. La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere di tutela di interessi pubblici non radica alcun affidamento legittimo in capo al proprietario dell’abuso.
Il Fatto
Nel 1995 il precedente proprietario di un fabbricato in Brindisi presentava domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, avente ad oggetto un immobile composto da piano seminterrato e piano rialzato ad uso abitativo. Il Comando della III Regione Aerea esprimeva parere contrario alla sanatoria, rilevando il superamento dei limiti altimetrici imposti dalla legge n. 58/1963 per la zona soggetta a vincolo aeroportuale.
Con provvedimento del 27.5.2021 il Dirigente del Settore Urbanistica rigettava l’istanza. La ricorrente, divenuta proprietaria per donazione nel 2016, impugnava il diniego deducendo la formazione del silenzio-assenso, il difetto di istruttoria, l’asserita cessazione del vincolo a seguito della sdemanializzazione dell’aeroporto, la lesione dell’affidamento e l’omessa previsione del rimborso dell’oblazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo e sul secondo, il Tribunale richiama lo ius receptum secondo cui il silenzio-assenso in materia di condono richiede la sussistenza di tutti i presupposti sostanziali della sanatoria. La norma esclude espressamente il meccanismo in presenza dei vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33, comma 1, lett. c), l. n. 47/1985. Il vincolo aeroportuale ex legge n. 58/1963 era già operante al momento della realizzazione dell’opera, come attestato dalla stessa amministrazione comunale.
Un ulteriore elemento ostativo risiede nella reiterata adozione di pareri contrari da parte dell’Aeronautica Militare e nella realizzazione, successivamente alla domanda, di ulteriori opere abusive, accertate con sopralluoghi e con rilievo ortofotografico, che hanno modificato in modo sostanziale l’oggetto del condono. L’istruttoria comunale, condotta in modo completo e diluito nel tempo, ha verificato il superamento dei limiti di altezza: il fabbricato supera di 3,30 metri il massimo consentito a quella distanza dal perimetro aeroportuale.
Sul terzo motivo, il Tribunale ritiene che il vincolo aeronautico non sia stato abolito, ma rimodulato dal d.lgs. n. 96/2005 e dal d.lgs. n. 151/2006. Il nuovo regime introdotto dall’ENAC continua a prevedere inedificabilità per gli insediamenti residenziali nella zona di rischio aeroportuale.
Quanto all’affidamento, il Collegio osserva che l’ordinamento tutela il legittimo affidamento solo in ipotesi di comportamento incolpevole. La situazione abusiva priva il richiedente di aspettative legittime, poiché il condono non è istituto prevedibile. La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere di tutela di interessi pubblici non può radicare un affidamento qualificato. La ricorrente, peraltro, è subentrata nella proprietà solo nel 2016, quando gli elementi ostativi erano già acquisiti.
Infine, sull’ultimo motivo, la mancata previsione del rimborso dell’oblazione nell’atto di diniego non costituisce vizio di legittimità: la questione attiene al rapporto obbligatorio di eventuale restituzione, da definire in sede di esecuzione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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