Il diniego di cittadinanza resiste all’assoluzione penale se la condotta cade nel periodo di osservazione (TAR Lazio n. 12826 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti al procedimento. La segnalazione per reati in materia di spaccio di stupefacenti, ancorché seguita da sentenza di assoluzione, conserva valenza ostativa se la condotta è temporalmente collocabile nel periodo di osservazione decennale antecedente la domanda, essendo indicativa del grado di adesione dell’istante ai valori della comunità. Le valutazioni finalizzate all’accertamento della responsabilità penale si pongono su un piano autonomo rispetto alla valutazione amministrativa del medesimo fatto. La sentenza assolutoria sopravvenuta all’adozione del diniego non ne determina l’illegittimità, potendo essere valorizzata solo con una nuova istanza.
Il Fatto
Il ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 13 giugno 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza, rilevando a carico dell’interessato alcune segnalazioni: guida in stato di ebbrezza (2006), lesioni personali, sequestro di persona ed estorsione con arresto (2008) e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con misura cautelare carceraria (2015). Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la totale assenza di conseguenze penali sfavorevoli e la risalenza dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità della memoria ministeriale, per difetto di ius postulandi e mancata costituzione. Il Ministero si era ritualmente costituito tramite l’Avvocatura dello Stato; l’atto sottoscritto dal dirigente ministeriale integrava una mera relazione, non una memoria difensiva, e la costituzione era avvenuta nel rispetto dei termini per il deposito di memorie e documenti.
Nel merito, il TAR Lazio ha giudicato infondato il ricorso. La condotta di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso è di per sé idonea a incidere negativamente sul giudizio prognostico sull’idoneità dell’aspirante cittadino, essendo suscettibile di ledere beni giuridici fondamentali e temporalmente collocabile nel decennio antecedente la domanda (il c.d. periodo di osservazione). La circostanza che l’interessato sia stato successivamente assolto non assume portata dirimente, poiché la valutazione amministrativa del fatto è autonoma rispetto agli esiti processuali penali.
La sentenza assolutoria del 15 marzo 2024 è successiva al decreto di diniego del 2020: l’Amministrazione, decidendo allo stato degli atti, non poteva tenerne conto. Tali elementi potranno essere valorizzati attraverso una nuova istanza di concessione della cittadinanza.
Il Tribunale ha richiamato la costante giurisprudenza sulla gravità dei reati in materia di stupefacenti, che pongono a rischio l’altrui incolumità e sono sintomatici di pericolosità sociale, e ha ribadito la natura preventiva e l’altissimo grado di discrezionalità che connotano il giudizio di naturalizzazione.
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Nota della Redazione
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