Ritardo aereo: gli interessi sull’indennizzo Reg. CE 261/2004 decorrono dal disservizio, non dalla domanda (Cass. 19975/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 19975 del 15 giugno 2026 (R.G. 3828/2025), camera di consiglio del 20 febbraio 2026 — Presidente Scarano, Relatore Gorgoni.
Il principio di diritto
La compensazione pecuniaria forfettaria prevista dall’art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 per ritardo o cancellazione del volo costituisce un debito di valuta liquido ed esigibile: si configura pertanto la mora ex re (art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ.) e gli interessi moratori (art. 1224 cod. civ.) decorrono automaticamente dalla data del fatto generatore — il ritardo aereo — e non dalla domanda giudiziale, disponendo il vettore fin da subito dei dati (tratta, durata del ritardo, nominativi) per conoscere l’esatto quantum.
Trattandosi di credito liquido, o comunque agevolmente liquidabile in misura fissa (250, 400 o 600 euro), sono integrati i presupposti per il saggio di interesse maggiorato ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. a far data dalla domanda giudiziale. L’offerta di buoni viaggio o servizi alternativi non muta la natura pecuniaria del credito: configura una datio in solutum (art. 1197 cod. civ.), la cui efficacia estintiva richiede l’accettazione espressa e per iscritto del creditore.
Il fatto
Due passeggeri chiedevano al vettore la compensazione pecuniaria di 600 euro ciascuno (art. 7 Reg. CE 261/2004) per il ritardo, superiore alle sei ore, di un volo, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali. Il Giudice di pace rigettava; il Tribunale di Busto Arsizio, in appello, riconosceva la sola compensazione di 600 euro con interessi legali decorrenti dalla notifica dell’atto di citazione.
I passeggeri ricorrevano per cassazione con cinque motivi, contestando in particolare la decorrenza e il saggio degli interessi, il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali supplementari e delle spese di assistenza stragiudiziale.
La motivazione
La Corte accoglie i primi quattro motivi (assorbito il quinto). Sugli interessi: l’indennizzo ex art. 7 Reg. CE 261/2004 è obbligazione pecuniaria portabile (art. 1182, terzo comma, cod. civ.) e credito liquido, sicché la mora è automatica e gli interessi corrono dal ritardo, non dalla domanda; il saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. si applica dalla domanda giudiziale. La proposta di buoni viaggio è mera datio in solutum, inefficace senza accettazione scritta.
Sui danni patrimoniali: il Tribunale ha errato nell’escludere il nesso causale sovrapponendo la causalità adeguata al dovere di non aggravamento del danno (art. 1227, secondo comma, cod. civ.): il dovere di cooperazione del danneggiato non può imporre scelte gravose, aleatorie o lesive della sicurezza personale (un bus navetta in piena notte anziché un taxi), né addossare al passeggero il rischio contrattuale dell’inadempimento del vettore (art. 1223 cod. civ.). Sono altresì risarcibili, come danno emergente, le spese dell’attività stragiudiziale. La Corte cassa con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio.
Implicazioni pratiche
Per chi subisce un ritardo o una cancellazione, la compensazione pecuniaria del Reg. CE 261/2004 matura interessi già dal giorno del disservizio, non da quando si fa causa: è un credito liquido, e il vettore è in mora automaticamente. In più, sul credito già determinato nel suo importo spetta il saggio maggiorato ex art. 1284, quarto comma, cod. civ. dalla domanda giudiziale — un incentivo forte a definire subito la controversia.
Il vettore non può “liberarsi” con voucher o buoni viaggio senza il consenso scritto del passeggero, né pretendere che questi, per contenere il danno, accetti soluzioni scomode o rischiose: il dovere di non aggravare il danno ha come limite la ragionevolezza e la sicurezza. Restano infine risarcibili, se provate, le spese dell’assistenza stragiudiziale (diffide, gestione del reclamo) come danno emergente distinto dalle spese di lite.
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