Il termine di prescrizione biennale per i consumi idrici decorre dalla scadenza della fattura (Cass. civ. Sez. 3 n. 16876 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di prescrizione più breve, l’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017, laddove prevede per il settore idrico l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 alle fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, va interpretato nel senso che il termine biennale ridotto si applica alle fatture la cui scadenza di pagamento sia successiva a tale data, e il dies a quo per il computo della prescrizione decorre dalla data di scadenza del pagamento, non dal momento dell’erogazione o effettuazione dei consumi. Per le prestazioni anteriori, ove non residui un termine minore ai sensi della legge precedente, trova applicazione la regola generale desumibile dall’art. 252 delle disposizioni di attuazione del codice civile, sicché il termine di prescrizione non potrà comunque essere superiore ai cinque anni per i consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020.
Il Fatto
L’intestataria di un contratto di fornitura idrica conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace il gestore del servizio, chiedendo dichiararsi non dovute le pretese creditorie vantate in tre fatture emesse nel 2019 e nel 2020, riferite a “consumi idrici” degli anni 2015, 2016 e 2017. A sostegno della domanda, deduceva l’intervenuta prescrizione biennale ex art. 1 della legge n. 205 del 2017.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ritenendo maturata la prescrizione biennale. La pronuncia veniva confermata dal Tribunale, secondo cui la norma avrebbe derogato all’art. 2948, n. 4, cod. civ., introducendo uno speciale regime prescrizionale applicabile a tutte le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020, pur riferite a consumi pregressi, con applicazione implicitamente retroattiva della nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando il primo motivo di ricorso, richiama il proprio recente arresto del 29 maggio 2024, secondo cui l’art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 individua l’evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale nella data di scadenza del pagamento delle fatture, e non nella erogazione o effettuazione dei consumi. Tale conclusione risulta coerente con quanto chiarito dal decreto della Prima Presidente n. 12522 del 2023, reso in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cod. proc. civ., sia pure dichiarato inammissibile.
La riduzione del termine prescrizionale da cinque a due anni non può determinare una retrodatazione dell’effetto estintivo lesiva dell’affidamento ingenerato dalle norme pregresse, in coerenza con i canoni di cui all’art. 11 delle preleggi e con gli artt. 3 e 24 Cost. La Corte valorizza inoltre la normativa attuativa dell’ARERA, che ha disciplinato le tempistiche di fatturazione, individuando un termine per l’emissione delle fatture, di cui il creditore deve rispondere: rileva, pertanto, non il tempo delle forniture ma il momento dell’emissione della fattura o, in caso di ritardo, quello in cui il gestore era tenuto a emetterla.
Per il periodo a cavallo della data del 2 gennaio 2020, la Corte fa applicazione analogica del principio di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., valorizzando il caveat per cui il nuovo termine più breve si applica solo se, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore. Ne consegue che il termine di prescrizione non può essere superiore ai cinque anni per i consumi verificatisi prima del 1° gennaio 2020, con scadenze fissate, nel caso di specie, al 31 dicembre 2020 per i consumi 2015, al 31 dicembre 2021 per i consumi 2016 e nel 2022 per i consumi 2017, a prescindere dalle date di scadenza riportate nelle fatture.
Atteso che la domanda giudiziale era stata notificata nel novembre 2020, la prescrizione non era maturata: la Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, dichiara assorbito il secondo e inammissibile il terzo, relativo alla questione dei canoni di depurazione e fognatura, ritenuta nuova e implicante altri accertamenti di fatto. La decisione impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Trapani in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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