TAEG e polizza assicurativa facoltativa: l’assenza di collegamento col finanziamento esclude il conteggio nel costo del credito (Cass. civ. Sez. 3 n. 15597 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito al consumo, ai fini del calcolo del TAEG, i costi di una polizza assicurativa devono essere conteggiati solo se sussista un collegamento negoziale tra l’assicurazione e la concessione del credito, nel senso che il finanziamento non possa avere attuazione in mancanza dell’assicurazione stessa. La mera circostanza che la polizza sia emessa da una compagnia del gruppo di cui fa parte il finanziatore e che la sua durata coincida con quella del finanziamento non è sufficiente a configurare l’obbligatorietà della copertura. È onere del ricorrente per cassazione confrontarsi con la ratio della decisione impugnata, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione della propria interpretazione a quella accolta dal giudice di merito. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censuri l’omesso esame di un fatto storico quando la doglianza riguardi la mera valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale costituisce un elemento istruttorio e non un fatto storico decisivo.
Il Fatto
La società finanziatrice aveva convenuto in giudizio il proprio cliente, chiedendo l’accertamento del carattere facoltativo della copertura assicurativa abbinata ad un primo finanziamento e, in via subordinata, la rideterminazione della somma dovuta in seguito alla decadenza dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rate di un secondo finanziamento. Il cliente eccepiva, tra l’altro, la mancata o errata indicazione del TAEG e la nullità del secondo contratto, stipulato per ripianare un debito ritenuto inesistente.
Il Tribunale di Tivoli, accertata la natura di contratti di credito al consumo, dichiarava il cliente debitore della somma di euro 33.786,29, escludendo il carattere imposto dell’assicurazione. La Corte d’appello di Roma confermava la decisione, rilevando l’assenza di un concreto collegamento tra la polizza ed il finanziamento, anche in ragione della previsione contrattuale della figura del “garante” accanto al mutuatario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 125-bis t.u.b. per la mancata inclusione nel calcolo del TAEG del costo della polizza assicurativa, ivi comprese le spese di intermediazione riconosciute alla stessa finanziatrice.
La Suprema Corte ha evidenziato che il ricorrente non si era confrontato con la ragione posta a fondamento della decisione impugnata, la quale aveva escluso il collegamento tra assicurazione e finanziamento, valorizzando la facoltà di recesso del cliente e la presenza di una garanzia personale già prestata al momento della conclusione del contratto. Il richiamo al precedente di Cass. n. 9298 del 2018 è stato ritenuto non pertinente, in quanto quel principio si fondava sull’accertamento, non compiuto nel caso di specie, che la polizza fosse stata stipulata per tutelare l’istituto finanziario dal rischio di insolvenza del finanziato.
Con riferimento alla doglianza sull’interpretazione del contratto, la Corte ha precisato che l’accertamento della volontà delle parti è un’indagine di fatto riservata al giudice di merito. Il ricorrente, pertanto, per far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., avrebbe dovuto specificamente indicare le norme violate e le modalità con cui il giudice se ne fosse discostato, non essendo sufficiente contrapporre la propria lettura delle clausole.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché il ricorrente lamentava l’erronea valutazione delle risultanze della c.t.u. contabile da parte del giudice di primo grado. La consulenza tecnica, ha chiarito la Corte, costituisce un mero elemento istruttorio, un atto processuale di ausilio al giudice, e non un fatto storico decisivo. La critica alla sua valutazione non può, quindi, essere ricondotta al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., risolvendosi, nella specie, in una sollecitazione ad un riesame del merito della controversia, non consentito in sede di legittimità.
In ragione dell’inammissibilità dei motivi, la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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