Classamento catastale e processo tributario di impugnazione-merito: la valutazione sostitutiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 12243 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice ometta di decidere su un capo della domanda, non quando non abbia dato risposta a singole argomentazioni difensive, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nel processo tributario di impugnazione-merito, il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi sostanziali non può limitarsi ad annullarlo, ma deve esaminare nel merito la pretesa e, con motivata valutazione sostitutiva, ricondurla alla corretta misura; tale valutazione non è invece dovuta quando l’illegittimità dell’atto sia esclusa. La c.t.u. è mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, il cui diniego può essere motivato anche per implicito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un proprio immobile, deducendo l’illegittimità del classamento e la non congruità della rendita attribuita, anche sulla base di una perizia giurata di stima e con richiesta di c.t.u.. Il ricorso veniva respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e l’appello avverso tale decisione era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva altresì compensato le spese.

Avverso la sentenza d’appello la società proponeva ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, denunciando principalmente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, il vizio di motivazione, la violazione delle norme in materia di prova (artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e art. 2697 c.c.) e l’illegittimo diniego della c.t.u..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., la Corte ha richiamato il costante orientamento per cui il vizio ricorre solo in caso di mancata decisione su un capo della domanda, mentre la mancata risposta a singole argomentazioni non integra la violazione, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli argomenti incompatibili con l’impostazione della pronuncia. La CTR, avendo espressamente escluso la dedotta illegittimità dell’atto, non era pertanto incorsa in tale vizio.

Con riguardo al lamentato difetto di motivazione, la Corte ha precisato che il sindacato di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., non essendo invece censurabile il semplice difetto di sufficienza o la mancata confutazione di ogni deduzione difensiva. La motivazione della CTR, avendo adeguatamente esposto le ragioni del rigetto e la correttezza dell’accertamento della rendita, è stata ritenuta pienamente satisfattiva di tale requisito.

Un passaggio centrale della pronuncia riguarda la natura del processo tributario, qualificato come processo di impugnazione-merito. In applicazione di tale principio, la Corte ha chiarito che la valutazione sostitutiva della rendita da parte del giudice non è dovuta quando l’atto sia ritenuto legittimo: essa presuppone, infatti, l’accertamento di un vizio sostanziale che imponga di rideterminare la pretesa. Nel caso di specie, avendo la CTR escluso profili di illegittimità, alcuna valutazione sostitutiva poteva essere pretesa.

La Corte ha altresì dichiarato inammissibili le censure volte a rimettere in discussione l’apprezzamento delle prove e del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, che resta riservato a quest’ultimo e non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Quanto infine al diniego della c.t.u., la Corte ha ribadito che essa costituisce mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego può essere motivato anche per implicito. Nel caso di specie, la CTR aveva ritenuto sufficientemente provata la correttezza del procedimento di stima, essendo entrata nel merito delle singole contestazioni e rigettandole con motivazione adeguata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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