Presunzioni semplici: contestare la valutazione del giudice non basta, la censura ex art. 2729 c.c. impone di dimostrare la violazione dei paradigmi (Cass. 20714/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 20714 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 1305/2023) — Presidente Raffaele Gaetano Antonio Frasca, Relatore Laura Giraldi.
Il principio di diritto
La denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, c.c. è ammissibile solo se il ricorrente indica e spiega puntualmente perché il ragionamento presuntivo del giudice di merito — assunto per come è stato in concreto enunciato — sia irrispettoso dei paradigmi della gravità, della precisione o della concordanza. Ove invece la critica si risolva nella prospettazione di una diversa e possibile inferenza dai medesimi fatti, essa non attiene al n. 3 dell’art. 360 c.p.c. ma sollecita un riesame della ricostruzione della quaestio facti, percorribile soltanto entro i ristretti limiti del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (omesso esame di un fatto decisivo), ed è perciò inammissibile.
Il fatto
In un giudizio risarcitorio da sinistro stradale mortale, il Tribunale di Velletri e poi la Corte d’appello di Roma avevano ridotto del 50% il danno risarcibile agli eredi, ritenendo che la vittima trasportata non indossasse la cintura di sicurezza. Tale omissione era desunta, in via presuntiva, dalla cartella clinica del pronto soccorso (paziente trovato ripiegato su sé stesso, sbalzato nell’abitacolo, con ferite al labbro e alla lingua). I congiunti ricorrevano con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per avere il giudice desunto il mancato uso della cintura da presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza, a fronte di testimoni che ne avevano confermato l’utilizzo.
La motivazione
Il motivo è inammissibile. La Corte ricorda che la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. può prospettarsi in due forme: quando il giudice afferma che il ragionamento presuntivo possa fondarsi su fatti non gravi, precisi e concordanti (violazione diretta della norma), o quando fonda la presunzione su un fatto storico privo di tali caratteri, così sussumendolo erroneamente sotto la norma (falsa applicazione). In entrambi i casi occorre individuare il ragionamento censurato e dimostrare che è stato erroneamente ricondotto ai paradigmi. Nella specie i ricorrenti si erano limitati a enunciare fatti (parabrezza incrinato, perizia cinematica, deposizioni testimoniali) senza riportarne il contenuto né la collocazione processuale, e a prospettare una diversa inferenza possibile, senza spiegare perché quella del giudice avesse esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729. Ciò trasforma la censura in una richiesta di riesame del fatto, non consentita in legittimità se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. S.U. n. 1785/2018). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese.
Implicazioni pratiche
Impugnare in Cassazione una decisione fondata su presunzioni richiede una tecnica precisa: non basta offrire una lettura alternativa, e magari più plausibile, dei fatti; occorre isolare il ragionamento presuntivo del giudice e dimostrare, in diritto, che i fatti-indizio non erano gravi, precisi o concordanti secondo l’art. 2729 c.c. Il ricorso deve inoltre essere autosufficiente: chi lamenta il travisamento di prove testimoniali deve riportarne il contenuto e indicare dove sono state dedotte nei gradi di merito. Sul piano risarcitorio, la pronuncia conferma che il mancato uso della cintura da parte del trasportato può essere accertato anche in via presuntiva — qui dalla cartella clinica — e incidere, quale concorso del danneggiato ex art. 1227 c.c., sulla misura del danno risarcibile.
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