Il rifiuto di assistenza del Ministero della Giustizia cinese impedisce il perfezionamento della notifica e impone la riattivazione ex art. 142 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 22146 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di notifica di atti giudiziari all’estero, il rifiuto di assistenza opposto dallo Stato richiesto, ai sensi dell’art. 19 del trattato Italia-Cina del 20 maggio 1991, impedisce il perfezionamento della notifica. La parte interessata ha l’onere, a pena di nullità, di riattivare il procedimento notificatorio secondo le modalità di cui all’art. 142 c.p.c., non potendo invocare una presunta conoscenza effettiva dell’atto da parte del destinatario, laddove l’organo che ha rifiutato l’assistenza non è il destinatario della notifica ma solo il tramite per il suo perfezionamento. Qualora il ricorso per cassazione sia manifestamente infondato, il giudice non è tenuto a disporre la rinnovazione della notifica nulla, potendo rigettare direttamente il ricorso nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo.
Il Fatto
Un distretto turistico italiano convenne dinanzi al Tribunale di Belluno il Ministero della Sanità della Repubblica popolare di Cina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della pandemia da Covid-19. L’ente convenuto non si costituì in giudizio. Il giudice di primo grado, accertata l’inidoneità della documentazione prodotta, concesse più termini per rinnovare la notifica dell’atto di citazione. Il ricorrente, ritenendo la notifica perfezionata, invocò la declaratoria di contumacia del convenuto. Il Tribunale dichiarò la domanda improcedibile.
La Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione, confermando che la notifica non si era perfezionata a causa del rifiuto di assistenza del Ministero della Giustizia cinese. Il distretto turistico ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato il mancato perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, anch’essa rifiutata dal Ministero della Giustizia cinese per le medesime ragioni. Il rifiuto di assistenza, consentito dall’art. 19 del trattato bilaterale, impedisce il perfezionamento della notifica. La parte interessata ha l’onere, a pena di nullità, di riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio secondo le modalità di cui all’art. 142 c.p.c., onere non assolto nella specie.
La Corte ha, tuttavia, escluso la necessità di dichiarare la nullità, poiché il ricorso è manifestamente infondato. Il rispetto del diritto alla ragionevole durata del processo impone di evitare attività processuali non giustificate, rendendo superfluo disporre la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente quando il ricorso sia inammissibile o infondato.
Nel merito, la Corte ha chiarito che il perfezionamento della notifica, secondo il trattato bilaterale, presuppone la prestazione dell’assistenza da parte dello Stato richiesto, con rilascio di una ricevuta datata e firmata dal destinatario o di un’attestazione dell’ufficio che ha eseguito la notifica. Nella fattispecie, il Ministero della Giustizia cinese ha rifiutato l’assistenza, omettendo di far pervenire l’atto al destinatario. L’assunto del ricorrente secondo cui la nota del Ministero cinese avrebbe dimostrato l’avvenuta ricezione non tiene conto che tale organo non era il destinatario della notifica, ma solo il tramite per il suo perfezionamento. Il Ministero della Sanità della Repubblica popolare di Cina non ha quindi avuto alcuna conoscenza, né legale né effettiva, della vocatio in ius.
La Corte ha infine evidenziato, sebbene non attenga al thema decidendum, che le Sezioni Unite n. 16136 del 2024 hanno statuito il difetto di giurisdizione del giudice italiano per l’immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile per gli atti iure imperii. Il ricorso è stato rigettato, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
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Nota della Redazione
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