Il giudicato implicito sulla giurisdizione preclude la deducibilità del difetto in Cassazione (Cass. civ. Sez. Un. n. 22195 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, con cui si deduca la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, è ammissibile, poiché la violazione delle norme che regolano la formazione del giudicato, anche implicito, su tale questione si sostanzia in una decisione sulla giurisdizione, sindacabile dalle Sezioni Unite. Nel processo amministrativo, il difetto di giurisdizione non eccepito in primo grado né dedotto con specifico motivo di appello forma giudicato implicito, ai sensi dell’art. 9 c.p.a., con conseguente preclusione della sua deducibilità in ogni stato e grado del giudizio, inclusa la sede di legittimità. La concentrazione in appello dell’oggetto della domanda alla sola pretesa risarcitoria, con esclusione del lucro cessante, integra un’ammissibile emendatio libelli e non una mutatio libelli, qualora la violazione del legittimo affidamento fosse già stata dedotta con il ricorso di primo grado.
Il Fatto
Il Comune di Quaranti aveva sottoscritto con la società LG Service s.r.l. un accordo per la realizzazione di un impianto di recupero di fanghi in un’area di proprietà della società. L’ente territoriale, però, aveva successivamente approvato una variante urbanistica che vietava nuovi impianti di trattamento rifiuti sull’intero territorio comunale, compromettendo l’iniziativa. La società aveva impugnato i provvedimenti davanti al TAR Piemonte, proponendo anche domanda risarcitoria. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso principale e respinto quello della società.
Il Consiglio di Stato, adito dalla società, rigettava l’appello quanto alla legittimità della variante ma accoglieva la domanda risarcitoria per lesione dell’affidamento, condannando il Comune al risarcimento dei danni. Avverso tale sentenza, il Comune proponeva ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ex artt. 362 c.p.c. e 110 c.p.a., lamentando che la questione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata solo in pubblica udienza, era stata dichiarata inammissibile per intervenuto giudicato.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno innanzitutto affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del giudicato interno sulla giurisdizione, trattandosi di decisione sulla giurisdizione che può costituire oggetto del pieno sindacato di legittimità, a prescindere dall’interpretazione data dal giudice amministrativo (richiamando Sez. U, 6 dicembre 2021, n. 38737). Nel merito, tuttavia, il motivo è stato ritenuto infondato e inammissibile.
La Corte ha condiviso il ragionamento del Consiglio di Stato, secondo cui l’eccezione di difetto di giurisdizione, non tempestivamente formulata con specifico motivo di appello, era preclusa dalla formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione. Richiamando il consolidato orientamento (tra cui Sez. U, 20 novembre 2020, n. 26497 e Sez. U, 2 maggio 2018, n. 10438), le Sezioni Unite hanno ribadito che nel processo amministrativo il mancato rilievo del difetto di giurisdizione in primo grado e la mancata impugnazione sul punto determinano una preclusione, in applicazione dell’art. 9 c.p.a.
Quanto alla dedotta mutatio libelli, la Corte ha escluso che la società avesse introdotto una domanda nuova in appello. Il ricorso originario conteneva già la doglianza relativa alla violazione del legittimo affidamento, sicché la concentrazione in appello sulla sola pretesa risarcitoria per interesse negativo configurava un’ammissibile emendatio libelli.
Infine, la Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune censurava l’infondatezza nel merito dell’eccezione di giurisdizione, rilevando che tale questione era superata dalla declaratoria di inammissibilità per tardività. Le doglianze relative alla valutazione di merito della giurisdizione esulano comunque dal controllo di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del Comune alla rifusione delle spese processuali e del contributo unificato.
Nota della Redazione
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