Danno da malpractice: le spese di assistenza future al macroleso hanno un regime di prova e liquidazione diverso da quelle già sostenute (Cassazione 20728/2026)

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 20728 del 18 giugno 2026 (R.G.N. 20584/2023) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Giuseppe Cricenti

Il principio di diritto

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante — consistente nella necessità di retribuire chi garantisca l’assistenza personale a un soggetto invalido — è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem: occorre distinguere il danno passato, già verificatosi, che presuppone la dimostrazione (anche mediante presunzioni semplici ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto le spese, dal danno futuro, non ancora verificatosi ma che ragionevolmente si determinerà per tutta la durata della vita residua del danneggiato, liquidabile in forma di rendita vitalizia oppure con il metodo della capitalizzazione. Le spese future, se allegate, hanno quindi un regime probatorio e di liquidazione diverso da quelle passate, che il giudice non può accomunare a un unico onere di prova dell’effettivo esborso.

Il fatto

I genitori di una minore, uno di essi anche quale amministratore di sostegno della figlia, convenivano l’Azienda Sanitaria Locale esponendo che, durante la trentatreesima settimana di gravidanza, la gestante — ricoverata al pronto soccorso per forti dolori addominali insorti a seguito di una caduta — era stata sottoposta a monitoraggi fetali; nonostante una sofferenza fetale in corso, i sanitari ipotizzavano un’occlusione intestinale e disponevano il trasferimento ad altro ospedale. Nata con taglio cesareo, la bambina riportava una grave invalidità permanente conseguente a una condizione di ipossia insorta prima del parto, sul presupposto che una corretta diagnosi avrebbe consentito di anticipare il parto ed evitare i danni.

Il Tribunale, sulla base di una C.T.U., condannava la ASL al risarcimento in favore della minore e dei genitori. La Corte d’appello accoglieva parzialmente l’impugnazione degli attori, riconoscendo un maggior danno patrimoniale alla minore e un maggior danno riflesso ai genitori. Gli attori ricorrevano per cassazione con due motivi; la ASL resisteva con controricorso.

La motivazione

Il primo motivo — liquidazione del danno riflesso dei genitori con le tabelle del Tribunale di Roma del 2019 — è in parte infondato e in parte inammissibile. È infondata la censura di difetto di motivazione: il giudice d’appello non si è limitato a rinviare alle tabelle, ma ha dato conto dei presupposti di fatto (età dei congiunti, speranza di vita) posti a base del risarcimento. Le tabelle del Tribunale di Roma sono il riferimento idoneo per il danno non patrimoniale dei congiunti del soggetto macroleso, contenendo dal 2019 un quadro dedicato alla liquidazione dei danni riflessi, sicché non vi era ragione per disattenderle a favore del criterio equitativo puro. È inammissibile la censura che pretende l’equità pura per ottenere una somma maggiore senza indicare le circostanze che vi condurrebbero.

Il secondo motivo — mancato riconoscimento delle spese vive, mediche e di assistenza, presenti e future — è fondato. I giudici di merito avevano negato il risarcimento per difetto di prova dell’effettivo esborso, accomunando in un unico regime probatorio le spese passate e quelle future. Ciò disattende la regola secondo cui il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante è un pregiudizio permanente de die in diem: il danno passato va provato come effettivamente sostenuto, anche per presunzioni ex art. 2727 c.c., mentre il danno futuro — non ancora verificatosi ma destinato a prodursi per la vita residua — ha un diverso regime di prova e di liquidazione, in forma di rendita vitalizia o mediante capitalizzazione. Accolto il secondo motivo e rigettato il primo, la Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Implicazioni pratiche

Nelle cause di responsabilità sanitaria con soggetti gravemente invalidi, la richiesta delle spese di assistenza va impostata distinguendo il già speso dal futuro: le spese passate si provano come effettivo esborso, anche per presunzioni, mentre quelle future — destinate a prodursi per tutta la vita residua — non richiedono la prova di un pagamento già avvenuto, ma vanno allegate e liquidate con criteri propri, come la rendita vitalizia o la capitalizzazione del danno annuo. Accomunare i due regimi, pretendendo la prova dell’esborso anche per il futuro, è un errore. Sul danno non patrimoniale dei congiunti del macroleso, il riferimento corretto sono le tabelle che prevedono un’apposita voce per i danni riflessi, come quelle di Roma dal 2019; contestarle invocando l’equità pura, senza indicare le circostanze che porterebbero a una liquidazione maggiore, è inammissibile.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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