Inammissibile il regolamento di competenza avverso le decisioni del giudice di pace (Cass. civ. Sez. 3 n. 19345 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulla competenza resa dal giudice di pace non può essere impugnata con regolamento di competenza, necessario o facoltativo, che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 46 c.p.c., il quale sancisce l’inapplicabilità degli artt. 42 e 43 c.p.c. nei giudizi davanti a quel giudice. Detta statuizione, ove non abbia natura meramente interlocutoria, può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 c.p.c. La scelta legislativa di escludere il regolamento di competenza per le decisioni del giudice di pace non è irrazionale né contrasta con gli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., trovando fondamento nelle esigenze di speditezza ed economia processuale che informano il relativo processo.
Il Fatto
La Compagnia di Pubblica Assistenza di Bibbona convenne in giudizio la Regione Toscana davanti al Giudice di Pace di Cecina, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti da un’ambulanza in seguito all’impatto con un capriolo sulla sede stradale, invocando la responsabilità ex art. 2052 c.c. La Regione eccepì l’incompetenza per valore del Giudice di Pace, ritenendo la domanda non riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 7, comma 2, c.p.c. ma a quelle del comma 1, con limite di competenza fissato in € 10.000,00, superato dal valore della causa.
Con ordinanza del 10 dicembre 2025 il Giudice di Pace respinse l’eccezione, qualificando l’incidente tra veicoli e animali selvatici come danno prodotto dalla circolazione di veicoli e assegnando i termini per l’ammissione delle prove. Avverso tale ordinanza la Regione ha proposto regolamento di competenza, deducendo la violazione dell’art. 7, comma 1, c.p.c. e sollevando, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente è fondata. In base al disposto dell’art. 46 c.p.c., le disposizioni degli artt. 42 e 43 c.p.c. non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace, con la conseguenza che le decisioni sulla competenza da questi rese non possono essere impugnate con il regolamento di competenza, che deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte ha chiarito che la statuizione sulla competenza del giudice di pace, ove non abbia natura meramente interlocutoria, può essere impugnata soltanto con l’appello ex art. 339 c.p.c. Nella specie, peraltro, il provvedimento impugnato aveva natura interlocutoria, essendo stato adottato nella fase di ammissione delle prove.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c.p.c., la Corte ne ha affermato la manifesta infondatezza. La scelta del legislatore di sottrarre le sentenze del giudice di pace al regolamento di competenza risponde alla volontà di impedire che la Corte di legittimità sia adita solo per risolvere questioni di competenza in un giudizio ispirato a esigenze di speditezza e economia processuale. Il diritto di difesa risulta comunque garantito, potendo la parte far valere l’illegittimità della statuizione sulla competenza con la sentenza che definisce il giudizio o con l’appello.
In proposito, la Corte ha richiamato la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 92 del 2026, che ha dichiarato infondate le questioni relative all’art. 45 c.p.c., affermando che l’appello costituisce rimedio sufficiente ad assicurare un controllo minimo sulla competenza e che la cristallizzazione della competenza, pur erronea, trova fondamento nella regola di cui all’art. 44 c.p.c., avente i caratteri della predeterminazione e dell’astrattezza. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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