Il vizio di extrapetizione per la prescrizione rilevata oltre le eccezioni di parte (Cass. civ. Sez. 5 n. 14871 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese delle parti, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. È pertanto nulla, per violazione dell’art. 112 c.p.c., la sentenza che dichiara prescritti crediti tributari inerenti ad annualità per le quali la parte aveva sollevato l’eccezione di prescrizione solo con riguardo ad annualità diverse. La mera produzione documentale non assolve all’onere di allegazione, essendo necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni siano anche allegati negli scritti difensivi. È infine inammissibile il ricorso incidentale della parte rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di merito, proposto al solo scopo di risollevare questioni assorbite dall’accoglimento di altra tesi.

Il Fatto

La società, esercente il servizio idrico, impugnava gli avvisi di contestazione per la TARSU/TIA 2008/2012 emessi nei propri confronti dal Comune, il quale eccepiva la prescrizione dei relativi crediti. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, accogliendo l’appello del Comune, annullava gli atti impugnati rilevando l’intervenuta prescrizione anche con riguardo a crediti per i quali nessuna eccezione era stata sollevata.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso principale, con cui la società deduceva la nullità della sentenza per extrapetizione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., avendo i giudici d’appello dichiarato estinti anche crediti relativi alle fatture emesse nell’annualità 2017, sebbene il Comune avesse eccepito la prescrizione soltanto per i crediti fino all’annualità 2013.

La doglianza è stata ritenuta fondata. La Corte ha precisato che il vizio di extrapetizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese delle parti ovvero su questioni non rilevabili d’ufficio. Nel caso di specie, la conferma delle stesse difese del Comune ha dimostrato che la pronuncia era intervenuta oltre i limiti delle eccezioni fatte valere.

Quanto al secondo motivo, riguardante la mancata valutazione dell’interruzione della prescrizione, la Corte lo ha riqualificato come vizio di omessa motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c., ritenendolo inammissibile. La censura è stata respinta sia con riguardo alla sospensione dei termini, già esaminata dai giudici di merito, sia con riguardo al preteso riconoscimento di debito derivante dall’approvazione dei bilanci, essendo le deduzioni generiche e non specifiche ex art. 366 c.p.c.

La Corte ha altresì ribadito che la mera produzione di un documento non è idonea ad assolvere all’onere di allegazione, essendo sempre necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni siano puntualmente allegati negli scritti difensivi. Infine, è stato dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune, parte vittoriosa nel merito, poiché proposto al solo scopo di risollevare questioni assorbite dall’accoglimento dell’appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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