Utilizzabilità della lista Falciani come presunzione semplice non retroattiva (Cass. civ. Sez. 5 n. 14755 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, ha natura sostanziale e non è retroattiva, trovando applicazione solo a partire dall’anno d’imposta 2009. Per i periodi d’imposta anteriori, l’amministrazione finanziaria può comunque fornire la prova dell’esistenza di redditi non dichiarati e detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato mediante il ricorso a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e ss. cod. civ., purché gravi, precise e concordanti. L’utilizzazione della scheda cliente relativa a investimenti all’estero, trasmessa dall’autorità finanziaria francese a quella italiana ai sensi della direttiva 77/799/CEE (c.d. lista Falciani), è legittima, potendo tale elemento costituire unico indizio grave e preciso a sostegno della pretesa fiscale. Il vizio di omesso esame di un fatto storico ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile se il fatto è stato comunque valutato dal giudice di merito o se la doglianza mira a una mera rivalutazione delle risultanze istruttorie.
Il Fatto
Il contribuente riceveva un atto di contestazione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 167/1990, convertito dalla legge n. 227/1990, per aver omesso di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2005, in relazione a un investimento detenuto presso una banca svizzera. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo inutilizzabili i dati provenienti dalla c.d. lista Falciani, acquisiti illegalmente. L’Agenzia delle entrate proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna lo accoglieva, affermando che la lista poteva essere utilizzata quale indizio decisivo per l’accertamento dell’evasione fiscale. Il contribuente ricorreva in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente escluso la ricorrenza dei presupposti per la trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto applicabili al caso di specie, richiamando Cass. Sez. U. n. 14437/2018 e la giurisprudenza successiva in materia di funzioni nomofilattiche del giudice di legittimità.
Con il primo motivo il ricorrente denunciava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo l’erronea attribuzione alla sua persona della posizione risultante dalla lista.
La censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. postula l’indicazione di un fatto storico — nel senso di circostanza fattuale in senso storico-naturalistico — la cui esistenza risulti dagli atti e che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (ex multis Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Nel caso di specie, la CTR aveva reso una compiuta motivazione sulla riconducibilità della fiche al contribuente, valorizzando il numero di passaporto e la corrispondenza dell’indirizzo, sicché la doglianza mirava a una mera rivalutazione di elementi istruttori, sottratta al sindacato di legittimità. La richiesta di rinuncia al segreto bancario avanzata dal contribuente non è stata ritenuta un fatto materiale decisivo.
Il secondo motivo riguardava la pretesa violazione dell’art. 12 del d.l. n. 78/2009, che il ricorrente riteneva illegittimamente applicato in via retroattiva. La Corte ha ritenuto il motivo non proposto nell’originario ricorso, configurando un mutamento delle deduzioni inammissibile in grado di appello. Nel merito, la censura è stata comunque ritenuta infondata: la presunzione legale di evasione di cui all’art. 12, comma 2, ha natura sostanziale e non è applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 2009. Tuttavia, la prova può essere fornita tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, fondate anche su un unico elemento indiziario. La scheda cliente trasmessa dall’autorità francese è stata quindi considerata elemento indiziario forte, idoneo a sostenere la pretesa fiscale, pur essendo erronea l’affermazione della CTR sulla retroattività della norma.
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Nota della Redazione
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