Inammissibile il ricorso per cassazione che censura la valutazione delle prove senza indicare specificamente gli atti processuali (Cass. civ. Sez. 3 n. 15657 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto dei requisiti prescritti dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che non indichi compiutamente gli atti processuali dai quali emergerebbe il vizio denunciato, non potendo la Corte di legittimità procedere ad autonoma ricerca ma solo a verifica. Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, qualora rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, trova il suo rimedio nell’impugnazione ai sensi dell’art. 360, n. 4 o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale. È altresì inammissibile la censura che prospetti una mera diversa lettura delle risultanze probatorie, sostanzialmente diretta a sollecitare una rivalutazione del corredo istruttorio, non essendo consentito richiamare la Corte di legittimità al riesame del merito della causa.
Il Fatto
La società agricola conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano un socio, già suo socio al 50%, chiedendone la condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c., per aver provveduto al pagamento dei crediti vantati da terzi banche, per i quali il socio aveva rilasciato garanzie personali. Il Tribunale accoglieva la domanda nei confronti della sola società, dichiarando la carenza di legittimazione attiva del socio in proprio e condannando il socio convenuto al pagamento. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo formato il giudicato sulla statuizione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del socio in proprio, non essendo stata censurata la statuizione con cui la Corte territoriale aveva rilevato il passaggio in giudicato del capo relativo alla carenza di legittimazione attiva. Ha altresì rilevato l’irritualità del cosiddetto “atto di costituzione semplice”, non previsto dal codice di rito, che non esclude tuttavia l’esame nel merito del ricorso proposto nei confronti della società.
Quanto al primo motivo, riguardante l’abusivo frazionamento del credito, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente dimostrato gli specifici oggetti e titoli dei due differenti giudizi ritenuti decisivi, non potendo la Corte di cassazione procedere ad autonoma ricerca degli atti.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 1203 e 2270 c.c., è stato dichiarato inammissibile: le deduzioni del ricorrente non individuavano un travisamento del contenuto oggettivo della prova, ma si limitavano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie, la cui complessiva valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, infine, concernente l’omesso esame di una domanda subordinata, è stato ritenuto inammissibile per non aver il ricorrente dimostrato l’avvenuta proposizione della domanda dinanzi alla Corte d’appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con declaratoria dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1203 c.c. – Surrogazione legale
- Art. 2270 c.c. – Creditore particolare del socio
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso