Assoluzione nel merito: il ricorso contro la misura cautelare mai eseguita è inammissibile per carenza di interesse, senza bisogno di annullamento (Cass. pen. 21644/2026)
Corte di Cassazione, Sezione I penale, sentenza n. 21644 del 25 febbraio 2026, depositata l’11 giugno 2026 (R.G.N. 40340/2025) — Presidente Filippo Casa, Relatore Giovanbattista Tona.
Il principio di diritto
Sopravvenuta, nel giudizio di cognizione, una sentenza di assoluzione, viene meno l’interesse ad impugnare (artt. 568, comma 4, e 586, comma 4, c.p.p.) l’ordinanza cautelare pronunciata per il medesimo fatto e mai eseguita: l’art. 300, comma 1, c.p.p. impedisce a qualsiasi misura di conservare efficacia, sicché il provvedimento è già travolto nei suoi effetti e la verifica della sua legittimità non corrisponde ad alcun interesse. Non occorre l’annullamento senza rinvio per “cancellarlo”: l’epilogo è la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese né sanzione, non essendovi soccombenza neppure virtuale.
Il fatto
Il Tribunale del riesame di Bologna, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, aveva applicato la custodia cautelare in carcere in riforma dell’ordinanza del G.I.P. che aveva respinto la richiesta. Ai sensi dell’art. 310, comma 3, c.p.p., la misura non era stata eseguita, in attesa della definitività. Nelle more, il giudizio abbreviato si concludeva con l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto. Il difensore chiedeva alla Corte di dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza del riesame.
La motivazione
L’interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale e permanere fino al momento della decisione, così da poterne derivare un’effettiva utilità (Sez. U, n. 6624/2012, Marinaj). L’assoluzione, che ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.p. rende inefficace qualsiasi titolo cautelare per lo stesso fatto, fa venire meno tale interesse: la misura, mai eseguita, non ha comportato neppure un giorno di restrizione, sicché non residua neanche un interesse spendibile per la riparazione ex art. 314 c.p.p. Un provvedimento cautelare insuscettibile di esecuzione ex lege ha già esaurito ogni possibilità di produrre effetti; non è necessario l’annullamento senza rinvio per eliminarlo — la Corte dissente sul punto da Sez. 6, n. 25852/2024, Nicastro — poiché la sentenza di assoluzione prevale in ogni caso, anche sull’eventuale passaggio in giudicato dell’ordinanza applicativa. Quanto alle spese, la carenza sopravvenuta di interesse non integra soccombenza, neppure virtuale (Sez. U, n. 7/1997, Chiappetta): nessuna condanna.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza condanna alle spese né al versamento alla Cassa delle ammende.
Implicazioni pratiche
Quando l’imputato è assolto nel merito, l’ordinanza cautelare emessa per lo stesso fatto — soprattutto se mai eseguita — perde ogni efficacia per legge (art. 300, comma 1, c.p.p.): non serve una pronuncia di annullamento per “neutralizzarla”, e il ricorso pendente diventa inammissibile per carenza di interesse. L’interesse a una pronuncia sull’illegittimità originaria sopravvive solo se spendibile per la riparazione da ingiusta detenzione, il che presuppone una restrizione effettivamente patita. La dichiarazione di inammissibilità per carenza sopravvenuta, in questi casi, non comporta spese né sanzioni pecuniarie.
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