La motivazione apparente sulla detrazione Iva per operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 16029 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario della fattura, ovvero la possibilità per quest’ultimo di rendersi conto che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Non è richiesta la prova della partecipazione all’accordo criminoso. Il contribuente deve invece dimostrare di aver agito senza conoscenza, né possibilità di conoscenza, della frode e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. La motivazione che si limiti ad asserzioni generiche, riferite a valori aggregati, omettendo la verifica analitica delle singole giustificazioni fornite dal contribuente rispetto alle singole contestazioni, è meramente apparente. La CTR che qualifichi come meramente indiziari elementi indiziari gravi, senza valutarli, viola l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente, operante nel settore della macellazione, era destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, condividendo il PVC redatto dalla Guardia di Finanza, contestava costi indeducibili e Iva non detraibile per operazioni soggettivamente inesistenti, nonché maggiori ricavi emersi da indagini bancarie. La complessa attività ispettiva aveva evidenziato una frode carosello realizzata tramite società di comodo, prive di consistenza economica ed eterodirette da un unico soggetto, legato alla contribuente da rapporti di parentela. Il giudice di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso, mentre la CTR, investita degli appelli, aveva integralmente accolto quello della società e rigettato quello dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, ha rilevato che la sentenza impugnata presenta una motivazione apparente laddove, dopo aver individuato l’oggetto del giudizio nella sola indetraibilità dell’Iva, omette di pronunciarsi sulle ulteriori contestazioni: il disconoscimento dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti e per difetto di inerenza, nonché l’accertamento dei maggiori ricavi. Con specifico riferimento a questi ultimi, la Corte ha precisato che l’accertamento bancario ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una presunzione legale che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, superabile solo da una prova analitica del contribuente.
Il giudice di merito è quindi tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna operazione, dando conto in sentenza delle relative risultanze. Una motivazione che non effettua tale verifica, limitandosi a richiamare genericamente la prova documentale prodotta dalla società, è elusiva dell’obbligo di puntuale riscontro delle singole giustificazioni rispetto alle singole contestazioni. La Corte ha inoltre escluso l’infrapetizione, poiché la CTR aveva effettivamente rigettato l’appello dell’Ufficio, sia pure con motivazione insufficiente.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ha ribadito che l’Amministrazione può fondare la rettifica su elementi indiziari e ha giudicato erroneo l’approccio della CTR che aveva disconosciuto il valore del corteo indiziario, senza considerare che l’irrilevanza della natura operativa della contribuente è coerente con la contestazione di soggettiva, e non oggettiva, inesistenza delle operazioni. La Cassazione ha infine ricordato il quadro normativo in materia di deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti, richiamando l’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, e ha ribadito che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di deducibilità incombe sul contribuente.
Nota della Redazione
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