Accertamento bancario e prova contraria del contribuente: il principio di vicinanza non deroga all’onere ex art. 2697 c.c. (Cass. civ. Sez. 5 n. 16028 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi, la presunzione legale relativa di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 comporta che, ove siano comprovate la titolarità e la riferibilità all’attività imponibile dei conti oggetto di indagine, grava sul contribuente l’onere di fornire la specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, dimostrando che le stesse non derivano da operazioni imponibili. Tale conseguenza si ricollega al regime legale della presunzione e al principio di vicinanza della prova, connaturato all’art. 2697 c.c. Il principio di vicinanza non deroga alla regola generale sull’onere della prova, ma opera come criterio ermeneutico per distinguere i fatti costitutivi da quelli estintivi, impeditivi o modificativi, con riguardo alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, il fatto storico. È affetta da motivazione apparente la sentenza di merito che accolga le tesi del contribuente senza confrontarsi con le risultanze istruttorie, limitandosi ad aderire acriticamente agli esiti del giudizio penale di assoluzione.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ditta individuale cessata nel 2011, aveva omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2006 al 2011, risultando evasore totale. A seguito di verifica della Guardia di Finanza e di indagini finanziarie autorizzate dall’autorità giudiziaria, l’Ufficio accertava, per l’anno d’imposta 2010, versamenti e prelevamenti non giustificati, quantificando i ricavi occulti e determinando un reddito d’impresa con avviso di accertamento.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello, ritenendo non provata la riferibilità delle movimentazioni bancarie all’attività d’impresa, anche sulla base della sentenza di assoluzione intervenuta nel giudizio penale a carico del contribuente. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 7, Cost. Richiamato il sindacato di legittimità circoscritto al «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., la Corte ha ritenuto il motivo infondato, poiché il giudice di merito aveva comunque esaminato la sentenza penale e valutato la questione della sua incidenza sul giudizio tributario.
Il secondo motivo riguardava la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 51 d.P.R. n. 633/1972. La Corte ha accolto il motivo, affermando che la presunzione legale relativa delle movimentazioni bancarie impone al contribuente l’onere di darne specifica giustificazione. Tale onere si ricollega, oltre che al regime legale, al principio di vicinanza della prova, che non deroga all’art. 2697 c.c., ma aiuta a individuare i fatti nella disponibilità delle parti.
Nel caso di specie, la pronuncia impugnata non aveva indicato alcuna specifica giustificazione delle movimentazioni da parte del contribuente, limitandosi a ritenerle “plausibilmente” giustificate con riferimento all’attività svolta per conto di una società terza. Tale affermazione è stata giudicata inconferente, alla luce dell’onere probatorio gravante sul contribuente e delle consistenti movimentazioni risultanti dall’accertamento.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, dichiarando assorbito il terzo motivo, e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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