Le spese di sponsorizzazione dirette all’immagine del brand sono spese di rappresentanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 16230 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e ai sensi dell’art. 108, d.P.R. n. 917/1986, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo. Vanno invece qualificate come spese pubblicitarie quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dalla norma, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.
Il Fatto
La società contribuente aveva stipulato un contratto di abbinamento pubblicitario con una società operante nel settore delle competizioni motoristiche, la quale, dietro corrispettivo, si era obbligata a pubblicizzare il marchio e i prodotti della sponsor apponendo sulle proprie autovetture, kart e tute dei piloti adesivi con il logo aziendale. L’Agenzia delle Entrate aveva qualificato il costo come spesa di rappresentanza e non di pubblicità, contestando la deducibilità dell’intero importo e la detrazione dell’Iva.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società, ma la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Ufficio, aveva qualificato la prestazione come promozione del nome e del brand dell’impresa e non dei prodotti, ravvisando comunque l’inerzia e la proporzionalità della spesa rispetto al fatturato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il primo motivo di ricorso, ha richiamato il proprio consolidato orientamento, inaugurato con la sentenza n. 3433 del 2012, secondo cui la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza non si fonda sull’onerosità o gratuità della prestazione, bensì sulla finalità dell’iniziativa. Mentre le spese pubblicitarie mirano alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi con una diretta finalità promozionale, le spese di rappresentanza perseguono obiettivi strategici di crescita d’immagine e maggior prestigio dell’impresa, nonché potenziamento delle sue possibilità di sviluppo.
La Suprema Corte ha quindi escluso che la onerosità della prestazione, elemento tipico dei contratti di sponsorizzazione, possa da sola escludere la qualificazione come spesa di rappresentanza. Il carattere gratuito, evocato dalla ricorrente, non è elemento essenziale della fattispecie, essendo invece decisiva la verifica circa la diretta aspettativa di ritorno commerciale riconducibile all’attività sponsorizzata, onere probatorio che grava sul contribuente e che, nel caso di specie, non era stato assolto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché la censura mirava a una rivalutazione degli elementi di fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo quando la motivazione risulti completamente assente, non essendo idonea alla cassazione la mera insufficienza della motivazione o la mancata esplicitazione di tutte le risultanze istruttorie.
La Corte ha infine rilevato il giudicato interno formatosi sulla inerenza e deducibilità della spesa, nella misura prevista per le spese di rappresentanza, non essendo stata tale statuizione impugnata da alcuna delle parti.
Nota della Redazione
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