Prove atipiche e documenti in lingua straniera nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7710 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il giudice di merito è libero di formare il proprio convincimento dalle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili, senza che sussista un ordine di graduazione nel valore inferenziale delle prove. Egli può quindi attingere anche a prove atipiche, comprese le dichiarazioni rese in altri giudizi e i documenti prodotti in lingua straniera, specialmente se provenienti da soggetti privi di interesse nella lite e idonei a chiarire fatti decisivi. L’omesso esame di un documento non assume rilievo ai fini della cassazione quando manca la prova della sua decisività, cioè della sua idoneità a determinare direttamente l’esito del giudizio. Le risultanze del processo verbale di constatazione hanno valore di prova privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o conoscibili senza margine di apprezzamento.

Il Fatto

Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava a una società, per l’anno 2004, l’omessa registrazione e contabilizzazione di fatture relative ad acquisti intracomunitari, con recupero dell’Iva. I beni, non inseriti nella contabilità ufficiale, erano ritenuti ceduti in violazione dell’obbligo di fatturazione e, presumendosi un ricarico del 10%, venivano accertati maggiori incassi non fatturati. La rettifica investiva anche il reddito ai fini delle imposte dirette e l’Irap.

Nel corso della verifica l’amministrazione attivava la procedura di mutua assistenza amministrativa tra Stati membri UE. Dalla risposta dell’amministrazione finanziaria tedesca emergeva che la società fornitrice aveva venduto alla contribuente beni per un imponibile ben superiore a quello risultante dalla sola fattura registrata. La C.T.P. annullava l’atto e la C.T.R. confermava la decisione, ritenendo non provati i fatti posti a base della ripresa; la società rimaneva intimata in cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia censurava la sentenza per non aver considerato la documentazione in lingua tedesca, ritenuta non valida in quanto priva di traduzione in italiano. La Corte concorda in astratto sul fatto che l’esclusività dell’uso della lingua italiana riguarda lo svolgimento del processo, non i documenti depositati a scopo di prova, richiamando Cass., Sez. V, n. 33079 del 09.11.2022. Il motivo è però inammissibile, poiché tende a ottenere un riesame del materiale istruttorio già valutato dal giudice di merito.

La C.T.R. aveva esaminato gli atti di un giudizio civile promosso dalla contribuente contro il proprio ex legale rappresentante e la società fornitrice, concludendo che l’ex rappresentante aveva ordito una frode a danno della società. Manca dunque la prova della decisività della documentazione scartata, giacché i giudici di appello non avevano negato l’emissione delle fatture, ma le avevano collocate in una frode a danno della contribuente. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. I, n. 5133 del 05.03.2014, secondo cui sono decisivi i fatti aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio.

Quanto al processo verbale di constatazione, la Corte ribadisce, con Cass., Sez. V, n. 24461 del 05.10.2018, che le sue risultanze hanno valore di prova privilegiata solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o conoscibili senza margine di apprezzamento. Nella sentenza impugnata non emergono affermazioni confliggenti con le risultanze oggettive del verbale, che si riferisce a fatture e non a beni immessi nell’attività della società, beni che il merito ha accertato come non rinvenuti, con giudizio di fatto non replicabile in sede di legittimità.

Con il secondo motivo l’Agenzia censurava l’utilizzo degli atti difensivi del giudizio civile e l’erroneo richiamo al principio di non contestazione. Il motivo è infondato: il giudice di merito è libero di attingere il convincimento dalle prove che ritenga più attendibili e non deve dar conto dell’esame di tutte le allegazioni, essendo sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata. Lo conferma Cass., Sez. V, n. 29730 del 29.12.2020. Non esiste un ordine di graduazione tra le prove e sono ammesse anche le dichiarazioni rese in altri giudizi, soprattutto se provenienti da soggetti in grado di chiarire fatti decisivi e privi di interesse nella lite. Il riferimento alla non contestazione è inconferente, poiché la C.T.R. ha valutato attendibili le prove documentali in esito all’esame diretto del loro contenuto. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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