Opposizione al decreto di liquidazione e riduzione dei compensi ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ. Sez. 2 n. 16949 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel regime introdotto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non è atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, con il solo obbligo di non superare la somma richiesta. La regolazione delle spese del giudizio di opposizione segue il principio di soccombenza, senza che possa applicarsi la riduzione della metà prevista dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, atteso che, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l’oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.

Il Fatto

Un difensore, quale patrocinatore di una persona ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dinanzi al Tribunale per i Minorenni, proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, lamentando la mancata liquidazione della fase introduttiva. Il Tribunale adito accoglieva l’opposizione, liquidando i compensi per tale fase, ma riduceva della metà l’importo delle spese del giudizio di opposizione, pari a € 1.265,00, ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, in considerazione dell’ammissione al gratuito patrocinio.

Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente qualificato il decreto impugnato come avente valore di sentenza, considerata la natura dell’opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e la natura decisoria del provvedimento. Ha quindi esaminato il motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione all’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 e agli artt. 91 e 92 c.p.c., per l’illegittima decurtazione dei compensi liquidati nel giudizio di opposizione.

Richiamando i propri precedenti (Cass. n. 1470/2018 e Cass. n. 3606 del 2024), la Corte ha ribadito che il ricorso avverso il decreto di liquidazione non costituisce atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice deve verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali e regolare le spese in base alla soccombenza.

La Corte ha quindi operato una distinzione rispetto all’ipotesi in cui l’opposizione sia rivolta avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, ove l’estensione degli effetti del patrocinio a tutte le procedure connesse è stata affermata (Cass. pen. n. 22757/2018; Cass. n. 30380/2023). Tale estensione non opera, invece, quando la prestazione a favore del soggetto patrocinato sia già esaurita e la controversia verta esclusivamente sulla misura del compenso: in questo caso, le spese del giudizio di opposizione seguono il principio di soccombenza e non sono soggette alla riduzione di cui all’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, ha liquidato in favore del ricorrente la somma di € 1.265,00 a titolo di compensi per il giudizio di opposizione, oltre spese generali e accessori, eliminando la decurtazione operata dal giudice di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero della Giustizia, risultato soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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