Equa riparazione: il credito ammesso al passivo non si valuta in comparazione col capitale sociale (Cass. civ. Sez. 2 n. 16948 del 30.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo e non alla somma risultante dal piano di riparto, dipendendo quest’ultima da variabili indipendenti dalla natura e dall’entità del credito azionato. La nozione di irrilevanza della pretesa di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 va individuata alla luce del criterio del “danno significativo” elaborato dalla Corte EDU, che considera bagatellari importi generalmente pari o inferiori a € 500,00. L’irrisorietà della pretesa non può essere desunta dalla sola natura societaria del creditore o dalla comparazione tra l’entità del credito e il capitale sociale o l’attivo patrimoniale della società, potendo tali elementi incidere unicamente sulla determinazione del quantum dell’indennizzo. Il danno non patrimoniale è conseguenza normale della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo ed è riconoscibile anche in favore delle persone giuridiche.

Il Fatto

Una società, creditrice chirografaria ammessa al passivo del fallimento di una debitrice per un importo di € 11.146,69, aveva proposto domanda di equa riparazione ex l. n. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata della procedura concorsuale, durata dal 2001 fino alla chiusura nel 2021 senza alcun pagamento ai creditori chirografari. Il Giudice Designato presso la Corte d’Appello di Salerno aveva respinto la domanda per profili di rito. Proposta opposizione, la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta nel merito, escludendo la sussistenza del pregiudizio per l’irrisorietà della pretesa creditoria, valorizzando l’entità del capitale sociale della società creditrice, pari a € 2.500.000,00, le scarse possibilità di soddisfo del credito e il vantaggio fiscale derivante dall’ammissione al passivo. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, con cui la società ricorrente aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e agli artt. 24 e 111 Cost.

La Suprema Corte ha preliminarmente ricordato che la finalità della l. n. 89 del 2001 è quella di apprestare un rimedio giurisdizionale interno effettivo per la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e che il giudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo. La nozione di irrilevanza della pretesa di cui alla citata disposizione deve quindi essere individuata tenendo conto del criterio del “danno significativo” adottato dalla Corte EDU, che richiede una soglia minima di gravità della violazione: l’assenza di uno svantaggio significativo è stata riscontrata solo in casi di liti dal valore bagatellare, in genere pari o inferiore a € 500,00.

La Corte ha precisato che, nell’accertare l’irrisorietà della pretesa, occorre considerare sia l’elemento oggettivo, costituito dal valore del bene oggetto della lite, sia l’elemento soggettivo, relativo alle condizioni della parte che subisce la violazione. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento esclusivamente sulla natura soggettiva della parte richiedente – una società di capitali – senza dare rilievo all’elemento oggettivo, ossia al valore del credito insinuato al passivo, pari a € 11.146,69, importo obiettivamente non bagatellare e di gran lunga superiore alla soglia di significatività desumibile dalla giurisprudenza sovranazionale.

Quanto alla determinazione del valore della causa, la Corte ha ribadito che, in via di interpretazione analogica, occorre fare riferimento all’importo richiesto con la domanda nel giudizio presupposto, ex artt. 10 ss. c.p.c. e art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, e non alla somma effettivamente percepita all’esito del riparto. Gli elementi valorizzati dalla Corte di merito – la consistenza patrimoniale della società, la prevedibile mancanza di soddisfo e il vantaggio fiscale – possono incidere non già sull’an della spettanza dell’indennizzo, ma solo sulla determinazione in concreto del quantum, considerato il limite dell’indennizzo al valore della causa o del diritto accertato dal giudice.

La Corte ha infine precisato che il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, e che la natura societaria della parte non esclude il riconoscimento della tutela indennitaria, essendo il danno non patrimoniale riconoscibile anche per le persone giuridiche. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la posizione della società alla luce dei principi enunciati e provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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