Recidiva nelle sanzioni tributarie: serve l’accertamento definitivo della violazione precedente, e basta una sola violazione nel triennio (Cassazione Tributaria 8113/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 8113 del 1 aprile 2026 (R.G.N. 7705/2020) — Presidente Roberto Succio, Relatrice Raffaella Brogi

Il principio di diritto

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’applicazione della recidiva prevista dall’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3 d.lgs. n. 87 del 2024) — considerata la compatibilità con l’istituto della continuazione disciplinato dall’art. 12, comma 5, del medesimo decreto — richiede che la violazione precedente sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione. Ai fini della recidiva è sufficiente che sia stata commessa una sola violazione nel triennio precedente, considerato complessivamente, e non in ciascuno dei tre anni.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate contestava a una società consortile l’illegittima detrazione dell’IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, riferite a un meccanismo di fatturazione tra la consortile e le cooperative consorziate. Le sanzioni erano state irrogate con applicazione della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e di un aumento per recidiva, sul presupposto di un’analoga violazione in una delle annualità precedenti. La contribuente ricorreva con sette motivi, contestando tra l’altro la ripresa a tassazione, l’applicabilità della recidiva e l’omessa pronuncia sulla riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997.

La motivazione

La Corte accoglie il sesto e il settimo motivo, rigettando gli altri. Sui rilievi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti la sentenza d’appello regge: il dato dirimente non è l’esistenza formale delle consorziate né il versamento dell’IVA, ma la riferibilità sostanziale dell’esecuzione delle commesse a un unico centro organizzativo facente capo alla consortile, con conseguente duplicazione dei soggetti fatturanti la medesima prestazione.

Sulla recidiva, la Corte accoglie la censura: l’applicazione dell’aumento ex art. 7, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 presuppone che la violazione precedente sia stata definitivamente accertata dal giudice o divenuta definitiva per mancata impugnazione, pena l’incompatibilità sistematica con l’istituto della continuazione. Resta invece infondata l’interpretazione secondo cui la violazione dovrebbe ricorrere in ciascuno dei tre anni: basta una sola violazione nel triennio, considerato unitariamente. È altresì fondato il settimo motivo per omessa pronuncia sulla riduzione della sanzione ex art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997, applicabile retroattivamente per favor rei. La sentenza è cassata con rinvio limitatamente ai motivi accolti.

Implicazioni pratiche

Per l’aumento sanzionatorio da recidiva non basta la contestazione di una violazione precedente: occorre che quella violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario o sia divenuta definitiva per mancata impugnazione. La ragione è sistematica: senza il requisito della definitività, la recidiva sarebbe incompatibile con la continuazione, che unifica le violazioni della stessa indole. Per la difesa, contestare l’aumento per recidiva significa verificare se la violazione anteriore avesse già raggiunto la definitività al momento della nuova contestazione. Va inoltre ricordato che una sola violazione nel triennio — considerato nel suo complesso, non anno per anno — è sufficiente a integrare il presupposto, e che la revisione del sistema sanzionatorio del 2015 (riduzione fino alla metà del minimo per manifesta sproporzione) si applica retroattivamente per favor rei finché il processo è in corso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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