Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio (Cass. civ. Sez. 1 n. 18696 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio, ma costituisce un rimedio impugnatorio a critica vincolata e a cognizione determinata dall’ambito del vizio dedotto. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. A seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al c.d. “minimo costituzionale”, denunciabile solo quando l’anomalia motivazionale si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come nel caso di motivazione apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque statuito sul punto, rilevando l’assenza dei presupposti della pretesa.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un contratto di leasing finanziario stipulato per la costruzione di una imbarcazione, rimasta non consegnata per l’interruzione dei lavori da parte della società costruttrice, poi fallita. L’utilizzatrice convenne in giudizio la società di leasing, la società madre e la costruttrice, chiedendo la risoluzione dei contratti per inadempimento e la condanna alla restituzione delle somme versate, oltre al risarcimento dei danni. La società di leasing propose domanda riconvenzionale per il pagamento di una somma, incassata medio tempore mediante l’escussione di una garanzia qualificata come contratto autonomo di garanzia. Il Tribunale respinse le domande dell’attrice e accolse la riconvenzionale; la Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarò invece estinta l’obbligazione dell’utilizzatrice, avendo la società di leasing già incassato l’importo tramite l’escussione della garanzia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le censure ancorate all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto il ricorso impugnava la decisione d’appello nella parte in cui confermava la sentenza di primo grado, con conseguente operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. Ha inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai circoscritto alle sole anomalie estreme, quale la mancanza assoluta di motivi o la motivazione apparente, non essendo più denunciabile il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la motivazione della Corte territoriale è risultata immune da tali vizi.
La Corte ha poi ritenuto inammissibili le doglianze che, pur formulate come violazione di legge, erano dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, ricordando che il giudizio di legittimità è un rimedio a critica vincolata e non un terzo grado di giudizio. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative a questioni non affrontate nella sentenza impugnata, per la mancata indicazione, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., dell’atto processuale in cui le stesse erano state dedotte nei gradi di merito, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
Quanto alla dedotta exceptio doli sollevabile dal garantito nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, la Corte ne ha dichiarato inammissibile la censura, trattandosi di una critica al giudizio di fatto del giudice di merito circa la sussistenza di una ratifica del pagamento. Infine, ha respinto l’eccezione di omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento per abusiva escussione, rilevando che la Corte d’appello aveva statuito sul punto, escludendo la violazione dei principi di buona fede contrattuale.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle controricorrenti e declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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