Inammissibilità del ricorso per mancata specifica impugnazione della ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 3 n. 7041 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, dovendo le censure tradursi in una esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione è errata, con concreta considerazione di tutte le ragioni che la sorreggono. La mancata impugnazione di una statuizione autonoma che fonda la decisione determina la formazione di un giudicato interno sulla questione, che preclude ogni scrutinio in sede di legittimità. La contestazione della titolarità del credito in capo al cessionario, sollevata per la prima volta solo in appello, è tardiva.
Il Fatto
La società ricorrente, incorporante di altra società che si era costituita garante di un mutuo concesso in pool, aveva convenuto in giudizio la banca e la cessionaria del credito per ottenere l’accertamento dell’insussistenza del proprio debito. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di accertamento negativo e accolto la domanda riconvenzionale della cessionaria, condannando la società al pagamento del residuo dovuto. La Corte d’Appello aveva confermato integralmente la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i tre motivi di ricorso, tutti proposti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il primo motivo, relativo all’eccezione di prescrizione, è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva individuato la scadenza del piano di ammortamento nel 2014, a fronte di un successivo accordo di moratoria.
Il secondo motivo, concernente la titolarità del credito in capo alla cessionaria, è stato dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo: da un lato, per non aver censurato la parte della motivazione che indicava specificamente la clausola del contratto di cessione menzionante il credito; dall’altro, per la tardività della contestazione, svolta per la prima volta solo in appello.
Il terzo motivo, riguardante la nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust e la decadenza ex art. 1957 cod. civ., è stato parimenti ritenuto inammissibile. La Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva contrastato la ratio decidendi secondo cui la parte eccipiente avrebbe dovuto dimostrare il contrasto con l’art. 2 della legge n. 287/1990, né aveva censurato la statuizione relativa alla tempestiva attivazione della creditrice, avvenuta alla data del 27/12/2009.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020, secondo cui l’esercizio del diritto di impugnazione deve concretarsi in una esplicita indicazione delle ragioni per cui la decisione è errata, con considerazione di tutte le ragioni che la sorreggono. La mancata censura delle ulteriori rationes decidendi determina la formazione di un giudicato interno.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore delle controricorrenti.
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Nota della Redazione
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