Preclusa in giudizio la contestazione sull’ammissibilità della procedura DOCFA se non dedotta nell’avviso di rettifica (Cass. civ. Sez. V n. 20078 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riclassamento della rendita catastale proposta dal contribuente con procedura DOCFA, ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015, l’Ufficio, ove valuti la non proponibilità della procedura per la revisione del classamento, non può fondare sulla stessa una rettifica dei dati proposti, ma deve rappresentare nella motivazione del provvedimento l’improponibilità della richiesta di variazione per difetto delle condizioni legittimanti l’utilizzo della procedura adottata. Qualora invece l’Amministrazione abbia dato corso alla procedura, accettandola e rettificando soltanto la rendita proposta, resta preclusa in sede di giudizio la contestazione circa l’ammissibilità della procedura stessa, rimanendo il tema decisorio fissato dal contenuto di merito dell’accertamento. In materia di classamento degli immobili a destinazione speciale, la determinazione della rendita proposta con procedura DOCFA avviene con stima diretta, che può essere effettuata con procedimento diretto o indiretto.

Il Fatto

La società contribuente presentava una dichiarazione di variazione catastale con procedura DOCFA, proponendo per un immobile censito in categoria E una rendita di 4.102,00 euro, in applicazione delle nuove disposizioni di cui ai commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.

L’Ufficio, ritenendo erronea la proposta, rettificava la rendita, attribuendo all’immobile una rendita superiore, pari a 7.700,00 euro, senza però contestare l’ammissibilità della procedura, fondando la rettifica su una propria stima. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Toscana, adita in appello, lo accoglieva. L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza con tre motivi di ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali l’Amministrazione aveva dedotto la violazione dei commi 21 e 22 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, sostenendo che la procedura DOCFA dovesse ritenersi ammissibile solo a fronte della prova dell’esistenza di componenti impiantistiche, funzionali al processo produttivo, già considerate nella pregressa attribuzione della rendita.

Nel confermare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto di aggiornamento catastale può essere presentato per gli immobili dei gruppi D ed E solo al fine di adeguare la rendita alla nuova disciplina, il Collegio ha tuttavia rilevato che nel caso in esame l’Amministrazione non aveva contestato la proponibilità della procedura, avendone anzi dato corso e rettificando solo i valori proposti. La questione dell’ammissibilità del DOCFA era pertanto rimasta estranea all’oggetto del contendere, come definito dal contenuto del provvedimento di rettifica.

Richiamando la sentenza Cass. n. 4729/2023, la Corte ha enunciato il principio per cui l’Ufficio, qualora ritenga insussistente il presupposto per la revisione del classamento, non può accettare la pratica per poi fondare sulla stessa la rettifica. In tal caso, l’improprio utilizzo della procedura avrebbe dovuto essere eccepito e motivato nel provvedimento di accertamento, non essendo consentito sollevare la questione solo in un momento successivo. Ne discende il rigetto dei primi due motivi, in quanto la preclusione opera quale questione di diritto esaminabile d’ufficio, che si pone a monte dell’accertamento di merito.

Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 10 del r.d.l. n. 652/1939 in relazione ai criteri di stima adottati dall’Ufficio, è stato dichiarato infondato, in quanto inammissibilmente volto a sindacare il merito della valutazione. La Corte ha ricordato che le valutazioni estimative semplici costituiscono un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva ritenuto la stima della contribuente, redatta secondo i criteri della circolare, preferibile a quella dell’Ufficio, la quale risultava priva di una motivata ricostruzione dei parametri posti a base dell’accertamento.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

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