L’imposta di registro resta dovuta se la transazione non vede parte l’Erario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15760 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, nel prevedere che sono tenute al pagamento le parti in causa, si riferisce a tutti coloro che abbiano preso parte al giudizio, nei cui confronti la pronuncia si sia espressa nella parte dispositiva e la cui sfera giuridica sia interessata dagli effetti della decisione. La finalità della norma è di rafforzare la posizione dell’Erario, salvo il diritto di regresso. Ai fini del rimborso, l’art. 37 del d.P.R. n. 131/1986 equipara alla sentenza passata in giudicato la transazione stragiudiziale solo se vi abbia partecipato l’Amministrazione dello Stato. La transazione stipulata tra le parti private non può, pertanto, incidere sulla legittimità dell’avviso di liquidazione. La cessazione della materia del contendere è una fattispecie di estinzione del processo, inidonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, potendo acquisirla solo sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione.
Il Fatto
La contribuente, nella qualità di coerede di uno degli amministratori di una società fallita, aveva sottoscritto con la Curatela un accordo transattivo prima della sentenza di condanna. Il Tribunale, ignaro dell’accordo, aveva però condannato anche lei al risarcimento del danno. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi emesso un avviso di liquidazione per l’imposta di registro dovuta sulla sentenza.
La contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo la carenza del presupposto impositivo, poiché la sentenza era stata emessa nei suoi confronti solo per errore, non essendo più parte sostanziale del rapporto. Il giudice di primo grado e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglievano le ragioni della contribuente. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato la portata dell’art. 57 del d.P.R. n. 131/1986, osservando che la norma individua i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta. Tale obbligo ricade su quanti hanno partecipato al giudizio e sono stati destinatari della pronuncia, in quanto la norma mira a rafforzare la posizione dell’Erario. La circostanza che la sentenza fosse stata emessa per errore non esclude la doverosità del pagamento, atteso l’interesse fiscale alla riscossione.
Quanto alla transazione intervenuta tra le parti private, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, ai fini del rimborso, l’atto di transazione stragiudiziale è equiparato alla sentenza passata in giudicato solo se vi abbia partecipato l’Amministrazione finanziaria. Tale partecipazione è necessaria per impedire indebite sottrazioni all’obbligazione tributaria. Nel caso concreto, l’accordo non era stato stipulato con l’Erario, sicché non poteva produrre alcun effetto sulla legittimità dell’avviso di liquidazione.
La Corte ha infine precisato la natura della cessazione della materia del contendere, qualificandola quale fattispecie di estinzione del processo per il venir meno dell’interesse alla prosecuzione. Tale pronuncia, di natura dichiarativa, non è idonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa, potendo acquisire efficacia di giudicato solo sull’aspetto dell’estinzione del processo. Ne deriva l’insussistenza del diritto al rimborso e la doverosità del pagamento dell’imposta.
La Corte ha, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché decida anche sulla diversa base imponibile in ragione dell’importo risarcitorio definitivamente accertato.
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Nota della Redazione
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