Ritardo aereo oltre 24 ore senza assistenza: risarcibile il danno non patrimoniale da lesione della libertà di circolazione (Cass. 8999/2026)
Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ordinanza n. 8999/2026, pubblicata il 9 aprile 2026 (R.G.N. 7999/2024) — camera di consiglio del 27 novembre 2025, Presidente Luigi Alessandro Scarano, Relatore Pasqualina A. P. Condello.
Il principio di diritto
In tema di trasporto aereo, il danno non patrimoniale sofferto dal passeggero per l’inesatto adempimento del vettore è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c. letto in senso costituzionalmente orientato, quando la condotta abbia leso in modo grave un diritto inviolabile della persona, quale la libertà di circolazione ex art. 16 Cost., compressa dal trattenimento forzato in aeroporto senza assistenza per oltre ventiquattro ore. La Convenzione di Varsavia-Montreal individua la condotta di inadempimento del vettore ma non tipizza gli interessi non patrimoniali tutelati, che il giudice deve selezionare tra i diritti costituzionalmente garantiti; il danno resta soggetto all’onere di allegazione e prova, anche per presunzioni.
Il fatto
Due passeggeri, dopo un volo che — decollato in orario — era dovuto rientrare a Roma per un incendio all’aeroporto di destinazione, perdevano la coincidenza. Il giorno seguente, pur essendo disponibili altri voli in mattinata e pomeriggio sulla stessa tratta, la compagnia offriva come unica soluzione un volo in partenza la sera successiva (di fatto oltre le 24), lasciandoli così per oltre ventiquattro ore in aeroporto senza assistenza a terra, con perdita di un giorno di vacanza e delle spese anticipate. Il Giudice di pace di Caserta riconosceva un danno non patrimoniale, liquidato equitativamente in 700 euro. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in appello, rigettava la domanda per mancata individuazione della “copertura normativa ordinaria o costituzionale dell’interesse leso”. I passeggeri ricorrono con tre motivi.
La motivazione
In via preliminare il controricorso è improcedibile perché depositato oltre il termine dell’art. 370 c.p.c. (testo introdotto dal d.lgs. n. 149/2022). Il primo motivo — nullità della motivazione sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello — è infondato: la motivazione del Tribunale, per quanto sintetica, non è né apparente né illogica (Cass., Sez. U., n. 8053 e n. 8054/2014; n. 22232/2016). Il secondo e il terzo motivo, connessi, sono fondati. Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, c.p.c., il Giudice di pace decide secondo equità le cause di valore non superiore a 1.100 euro (salvo quelle derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari ex art. 1342 c.c.); tali sentenze sono appellabili solo per i motivi limitati dell’art. 339, terzo comma, c.p.c. (Cass., Sez. U., n. 27339/2008), e la natura equitativa si determina in base al valore della causa, non al contenuto della decisione (Cass. n. 3290/2018; Cass. n. 9870/2024). L’appello, vertendo sulla violazione di diritti inviolabili costituzionalmente tutelati, rientrava tra i motivi ammessi. Nel merito, la compagnia non aveva contestato l’imputabilità dell’inadempimento né il ritardo oltre 24 ore, ma solo la gravità della lesione e la prova del danno. Richiamando le Sezioni Unite n. 26972/2008, la Corte ricorda che il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi di reato, in quelli previsti dalla legge, o quando sia leso in modo grave un diritto inviolabile della persona, a condizione che l’interesse abbia rilevanza costituzionale, la lesione sia grave oltre la soglia minima di tollerabilità e il danno non sia futile; esso va comunque allegato e provato, anche per presunzioni (Cass., Sez. U., n. 33645/2022). La Convenzione di Varsavia-Montreal fissa la condotta di inadempimento del vettore ma non tipizza gli interessi non patrimoniali, da individuare tra i diritti costituzionali (Cass. n. 1466/2015); in materia di trasporto aereo rileva la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. (Cass. n. 4723/2023; n. 10178/2023). Nel caso quel diritto è stato compresso dal trattenimento forzato in aeroporto senza assistenza; l’art. 16 Cost. presidia le sue limitazioni con una riserva di legge rinforzata (Corte cost. n. 68/1964).
Esito: la Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e il terzo nei termini di motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Implicazioni pratiche
Per i passeggeri il ritardo aereo prolungato non genera soltanto i rimborsi tipizzati dalla disciplina di settore: se il vettore, dopo la cancellazione, non presta assistenza e trattiene di fatto i viaggiatori in aeroporto per oltre ventiquattro ore, può configurarsi la lesione grave della libertà di circolazione (art. 16 Cost.), risarcibile come danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Resta però l’onere di allegare e provare il pregiudizio, anche mediante presunzioni. Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce che l’appellabilità delle sentenze del Giudice di pace di valore fino a 1.100 euro si misura sul valore della causa, non sul criterio — equitativo o di diritto — adottato in concreto.
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