Accertate gravi irregolarità contabili e finanziarie nel comune di Bellona, con disavanzo non correttamente quantificato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 66 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria degli enti locali ai sensi dell’art. 148-bis TUEL, accerta la presenza di irregolarità contabili e finanziarie suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. L’accertamento di un disavanzo di amministrazione non correttamente ripianato, di un fondo crediti di dubbia esigibilità non congruamente quantificato e il ricorso sistematico a forme di copertura straordinaria della liquidità costituiscono elementi sintomatici di una gestione non sana. Ne consegue l’ordine di adottare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, le misure correttive necessarie al superamento delle criticità, in conformità all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 149/2011.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Campania ha avviato un’istruttoria nei confronti del comune di Bellona (CE) in esito all’esame delle relazioni dell’Organo di revisione sui rendiconti 2022 e 2023 e dei dati contabili reperiti per l’esercizio 2024. L’Amministrazione, dopo una richiesta di proroga, non ha fornito un riscontro compiuto alle richieste istruttorie. In data odierna, all’esito dell’udienza pubblica, la Sezione ha sottoposto al Collegio le criticità emerse.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accertato una pluralità di profili di criticità. In primo luogo, è emersa la possibile insussistenza di un residuo attivo di euro 1.148.550,79 vantato nei confronti di una società dichiarata fallita, con la conseguente necessità di procedere alla cancellazione dello stesso e al recupero dell’eventuale disavanzo ai sensi dell’art. 188 TUEL.

È stata, inoltre, rilevata la produzione di nuovi disavanzi di gestione negli esercizi 2023 e 2024, nonché l’assenza di equilibri di cassa, con il ricorso annuale all’anticipazione di tesoreria ex art. 222 TUEL e al sistematico utilizzo di fondi vincolati ex art. 195 TUEL per il finanziamento di spese correnti. La Sezione ha evidenziato il carattere strutturale di tale ricorso, indice di una spesa superiore alle entrate e di una potenziale violazione del principio di sana gestione finanziaria.

Il profilo di maggiore gravità attiene alla non corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Il comune ha escluso dal calcolo alcune tipologie di residui attivi e ha applicato percentuali di accantonamento inferiori a quelle normative. Secondo le stime della Sezione, per l’anno 2024 l’accantonamento avrebbe dovuto essere di circa 6,7 milioni di euro a fronte di 1,6 milioni stanziati, con un conseguente peggioramento del risultato di amministrazione per circa 5 milioni di euro. Tale irregolarità pregiudica la veridicità del rendiconto per l’intero periodo considerato.

Infine, sono state riscontrate un’inefficace ricognizione del contenzioso pendente e dei debiti fuori bilancio, con l’assenza di un fondo rischi contenzioso per il 2024 nonostante le rilevanti spese sostenute per oneri da contenzioso, nonché un’efficiente gestione del ciclo passivo dei pagamenti, con il peggioramento dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, che nel 2024 ha registrato un ritardo medio di circa 144 giorni. Alla luce di tali risultanze, la Sezione ha ordinato l’adozione di misure correttive entro sessanta giorni e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di profili di responsabilità erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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