Nessuna interdipendenza tra patologie se il nesso causale è escluso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 332 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto a miglior trattamento pensionistico privilegiato per interdipendenza, ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, presuppone che le ulteriori patologie, nosologicamente nuove, si pongano in relazione causale con la menomazione già riconosciuta dipendente da causa di servizio, interessando il medesimo organo, apparato o apparati cofunzionali. L’accertamento dell’interdipendenza è di natura medico-legale e va condotto mediante i criteri cronologico, topografico, eziologico, di continuità fenomenica e di esclusione di altre cause. Il mero deficit deambulatorio allegato dalla parte, ove non suffragato da solido supporto probatorio, non integra il nesso. Il giudice può fondare la decisione sul parere del consulente tecnico d’ufficio, motivato e basato su visita diretta, non smentito da elementi di segno contrario.
Il Fatto
Il ricorrente, militare di leva tra il 1992 e il 1993, riportava durante una marcia un infortunio in servizio con lesione al ginocchio sinistro, poi sottoposto a ricostruzione del legamento crociato anteriore e riformato al congedo. L’infermità veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio e trattata con pensione privilegiata di ottava categoria.
Con istanza del 28/12/2020 il ricorrente chiedeva l’aggravamento e l’interdipendenza rispetto a ulteriori venti patologie, fra cui discopatie lombari, coxartrosi bilaterale e neuropatia agli arti inferiori. Il Ministero della Difesa, con decreto n. 1464 del 15/9/2022, concedeva l’ottava e poi la settima categoria per aggravamento, negando però ogni interdipendenza. Di qui il ricorso davanti alla Corte dei conti, con richiesta di pensione di seconda categoria dal 1/1/2021.
La Motivazione della Corte
La questione ruota attorno all’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, che consente il trattamento privilegiato per infermità riconosciute correlabili al servizio quando, per aggravamento o interdipendenza, la consistenza complessiva dell’invalidità risulti superiore. Il giudizio di interdipendenza implica una valutazione medico-legale della misura di invalidazione della capacità lavorativa, distinta dalla mera somma delle singole patologie.
La Corte ha disposto consulenza tecnica d’ufficio al Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti, con quesito sull’ascrivibilità e sull’interdipendenza. Il consulente ha chiarito che l’interdipendenza postula un rapporto di causalità tra patologie che si influenzano reciprocamente, rendendo difficile separare gli effetti dell’una da quelli dell’altra.
Nel caso concreto il CTU ha escluso che le discopatie lombari, la caduta dell’avampiede, la sindrome del seno del tarso e altre affezioni fossero causalmente correlabili all’evento traumatico del ginocchio sinistro, avendo altra origine. Il marcato sovraccarico ponderale è stato qualificato come concausa efficiente delle artrosi, ma non riconducibile al servizio. Le ulteriori voci richieste sono state giudicate sintomi già ricompresi nella valutazione del ginocchio sinistro, non autonome infermità.
Il giudice monocratico ha aderito all’accertamento tecnico, ritenuto sorretto da lucido percorso argomentativo e da visita diretta del ricorrente, e non smentito dalla tesi del consulente di parte, che imputava le altre patologie al deficit deambulatorio. Tale prospettazione è stata giudicata suggestiva ma priva di solido supporto probatorio.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e degli approfondimenti istruttori richiesti.
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Nota della Redazione
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