Pagamenti della PA: la Corte dei conti vigila su ritardi, prospetto ex art. 41 e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 32 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina sulla tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni impone agli enti locali obblighi informativi e gestionali funzionali alla riduzione dei ritardi nelle transazioni commerciali. L’art. 41, d.l. n. 66/2014 richiede che il prospetto attestante l’importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini e l’indicatore annuale di tempestività, da allegare alla relazione sulla gestione del rendiconto, sia sottoscritto sia dal legale rappresentante sia dal responsabile finanziario dell’ente. La mancanza della sottoscrizione da parte di uno dei soggetti obbligati configura un adempimento parziale della disposizione. L’ente deve inoltre monitorare l’efficacia delle misure adottate per ricondurre i pagamenti entro i termini di legge.

Il Fatto

Nell’ambito dell’indagine sulla tempestività dei pagamenti dei comuni veneti, la Sezione regionale di controllo ha esaminato i dati pubblicati sulla piattaforma del Ministero dell’economia e delle finanze, riscontrando per il Comune di Trebaseleghe un tempo medio ponderato di ritardo pari a 13,38 giorni nel primo semestre del 2025.

A seguito della nota istruttoria, l’ente ha fornito riscontro, dichiarando la pubblicazione continua dei dati e l’adozione di misure correttive. Ha altresì precisato che il prospetto previsto dall’art. 41, d.l. n. 66/2014 era stato inserito nel rendiconto 2024 ma sottoscritto esclusivamente dal responsabile economico-finanziario.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, muovendo dalle direttive comunitarie 2000/35/CE e 2011/7/UE e dai decreti attuativi nazionali, fino agli obblighi di pubblicazione introdotti dall’art. 33, d.lgs. n. 33/2013 e alle misure sanzionatorie previste dalla legge n. 145/2018 con il Fondo di garanzia debiti commerciali.

Quanto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 33, d.lgs. n. 33/2013, l’ente ha riferito che i dati sono pubblicati con continuità, con ultimo aggiornamento al terzo trimestre 2025: la Sezione prende atto della regolarità dell’adempimento.

In relazione all’art. 41, d.l. n. 66/2014, la Sezione rileva un parziale adempimento: il prospetto allegato al rendiconto 2024 risulta sottoscritto solo dal responsabile economico-finanziario e non anche dal legale rappresentante, come invece espressamente richiesto dalla norma. La mancata indicazione di misure correttive nel rendiconto risulta giustificata dall’ente con l’indice annuale negativo, ma la Sezione rammenta l’obbligo di doppia sottoscrizione e raccomanda la puntuale osservanza della disposizione.

Sulle misure per assicurare la tempestività dei pagamenti, la Sezione prende atto delle iniziative intraprese dall’ente a partire dal 2025 — formazione del personale, inserimento di un obiettivo trasversale nel PIAO e digitalizzazione del ciclo attivo — ma raccomanda di monitorare l’efficacia delle misure adottate e di intervenire con ulteriori correttivi ove necessario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *