Rinuncia agli atti nel giudizio pensionistico e declaratoria di estinzione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 111 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, regolarmente constatata dal giudice e non contestata dalla controparte, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, comma 6, c.g.c., con declaratoria che assorbe ogni questione di merito. La dichiarazione di estinzione per rinuncia non dà luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c., restando irrilevante la sostanziale adesione dell’appellato. La mancata comparizione del difensore dell’appellante, che abbia previamente depositato atto di rinuncia con espressa indicazione della data dell’udienza, non impone il rinvio altrimenti previsto dall’art. 196 c.g.c., atteso che la rinuncia manifesta in modo inequivoco il disinteresse a ogni ulteriore fase dibattimentale e rende inutile la trattazione.
Il Fatto
Un ex sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 15 aprile 2014, aveva chiesto in primo grado la riliquidazione del trattamento di fine servizio e della pensione ordinaria. La pretesa si fondava sui miglioramenti economici maturati durante la vigenza del blocco retributivo di cui ai commi 1 e 21 dell’art. 9, d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e sul nuovo regime stipendiale introdotto dal d.P.R. n. 39/2018 per il triennio 2016-2018.
Il giudice monocratico della Sezione giurisdizionale per la Puglia, con sentenza n. 78/2020, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al trattamento di fine servizio e respinto nel merito la restante pretesa, escludendo ogni automatismo tra dinamica retributiva del personale in servizio e trattamento pensionistico. Il pensionato ha proposto appello. Prima dell’udienza ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio affronta la questione della mancata comparizione del difensore dell’appellante all’udienza di comparizione. Osserva che la rinuncia agli atti, contenente l’espressa indicazione della data dell’udienza, manifesta in modo inequivoco il disinteresse dell’appellante a qualsiasi ulteriore fase dibattimentale.
Da ciò deriva l’inutilità di procedere al rinvio altrimenti previsto dall’art. 196 c.g.c. La Corte richiama la ratio della disposizione, finalizzata a contemperare due principi entrambi espressi dall’art. 111 Cost.: da un lato la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto di difesa, dall’altro la ragionevole durata del processo a garanzia del celere svolgimento della funzione giurisdizionale. Nel caso concreto il secondo prevale, perché l’appellante ha già manifestato la propria volontà di non coltivare il gravame.
Constatata la regolarità della rinuncia e la sostanziale adesione dell’Istituto appellato, il Collegio dichiara l’estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 110, comma 6, c.g.c. La Corte sottolinea come la difesa dell’INPS, pur senza mandato speciale per accettare la rinuncia, abbia prestato acquiescenza, rimettendosi al Collegio.
Quanto alle spese, la dichiarazione di estinzione per rinuncia agli atti non dà luogo a pronuncia alcuna, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c. Nulla è quindi dovuto per le spese. Le questioni di merito, relative all’aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva e al recupero degli scatti maturati durante il blocco, restano assorbite dalla declaratoria di estinzione e non vengono esaminate.
Nota della Redazione
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