Conferimento incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001: requisiti non cumulabili tra categorie (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 2 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, nell’individuare le categorie di soggetti cui può essere conferito un incarico dirigenziale, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto all’ordinario canale di provvista dirigenziale. I requisiti caratterizzanti ciascuna delle tre categorie ivi indicate non sono tra loro cumulabili né integrabili vicendevolmente. La legittimità del conferimento richiede l’autonoma sussistenza dei requisiti di appartenenza ad almeno una delle categorie. In particolare, la “particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica” è requisito da valutare cumulativamente con il conseguimento di “concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio […] in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”, come da interpretazione costante della giurisprudenza contabile.

Il Fatto

Il Direttore generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, un incarico dirigenziale di livello non generale a un dipendente del medesimo Ministero, inquadrato nell’area funzionari. Il provvedimento è stato sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Sezione centrale della Corte dei conti, competente sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato.

L’Ufficio di controllo ha sollevato dubbi in ordine al possesso, in capo all’incaricando, del requisito delle “concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”, avendo egli acquisito la qualifica di funzionario solo nel 2022. L’Amministrazione ha riscontrato il rilievo richiamando il complesso delle esperienze professionali maturate dal soggetto, anche in ambito privato, ma il Magistrato istruttore ha ritenuto di non poter superare la criticità, deferendo la questione alla Sezione.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha preliminarmente inquadrato la fattispecie, richiamando la propria giurisprudenza e quella delle Sezioni Riunite, per cui il ricorso a professionalità esterne per il conferimento di incarichi dirigenziali riveste carattere residuale ed eccezionale, essendo l’ordinario canale di reclutamento quello concorsuale per l’accesso al ruolo dirigenziale, a garanzia del buon andamento dei pubblici uffici ex art. 97 Cost.

La norma individua tre categorie di destinatari: soggetti con esperienza quinquennale in funzioni dirigenziali in organismi o aziende pubbliche o private; soggetti con particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica e concrete esperienze di lavoro almeno quinquennali in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza; soggetti provenienti da ricerca, docenza universitaria, magistratura e ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Tali categorie sono distinte e i relativi requisiti non sono tra loro cumulabili: la legittimità richiede l’autonoma sussistenza dei presupposti di appartenenza ad almeno una di esse.

La Corte ha escluso che possa ritenersi equivalente alla posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza qualsiasi posizione per cui sia richiesta la laurea, ai sensi dell’art. 28 d.lgs. n. 165/2001, attesa la maggior responsabilità e autonomia che caratterizza la posizione del funzionario. Ha inoltre ribadito che i requisiti della particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica vanno interpretati in chiave cumulativa, richiedendosi la compresenza di formazione universitaria e post-universitaria, pubblicazioni scientifiche e concrete esperienze di lavoro almeno quinquennali in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza.

Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ha ritenuto del tutto ininfluente la data di decorrenza del rapporto di impiego pubblico dell’incaricando con il Ministero, rilevando esclusivamente il periodo trascorso “in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza”, decorrente dalla nomina a funzionario (1° luglio 2022). Ad esso l’Amministrazione aveva chiesto di sommare l’attività svolta presso società private, ma la Corte ha ribadito il divieto di sommatoria dei requisiti: il periodo di lavoro quinquennale richiesto non può ritenersi compiuto unendo tempo trascorso in attività dirigenziale privata e tempo in posizioni funzionali nella pubblica amministrazione.

Non risultando provata la sussistenza del requisito delle esperienze almeno quinquennali in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza, la Corte ha ritenuto non superati i profili di illegittimità e ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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