Fondo mangiaplastica: attuazione parziale e criticità nel monitoraggio del Programma sperimentale (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 2 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge. In materia di contributi a fondo perduto, la mancata previsione normativa di un meccanismo di riallocazione delle economie derivanti da revoche o rinunce determina una riduzione delle risorse complessivamente destinate al programma, incidendo sui risultati attesi. L’assenza di una specifica procedimentalizzazione della fase successiva all’ammissione al contributo, con termini non cogenti per la rendicontazione, comporta un aggravio della gestione amministrativa e una significativa incidenza sugli adempimenti di monitoraggio.
Il Fatto
La Corte dei conti ha condotto un’indagine sulla gestione del Fondo per il Programma sperimentale Mangiaplastica, istituito dall’art. 4-quinquies del decreto-legge n. 111/2019. La misura, destinata ai comuni per l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta selettiva delle bottiglie in PET, mira a favorire il riciclo cosiddetto “bottle to bottle” e a contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo fissati dalla direttiva 2019/904. Il d.m. n. 360 del 2021 ha articolato il programma su quattro sportelli annuali (2021-2024), con una dotazione complessiva incrementata dalla legge di bilancio 2023 fino a 41 milioni di euro.
L’indagine ha analizzato lo stato di attuazione del programma a chiusura degli sportelli, verificando i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi, l’efficacia del supporto tecnico di Invitalia e l’andamento del monitoraggio triennale affidato ai comuni beneficiari.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha rilevato un tasso di realizzazione parziale del programma: solo il primo sportello (2021) risulta sostanzialmente definito con una realizzazione del 77,5%, mentre il secondo (2022) si attesta in proiezione all’82,91%. Per gli sportelli 2023 e 2024, alla chiusura dell’indagine, risultavano avviate solo le fasi di ammissione delle istanze e di erogazione dell’acconto. Il programma ha fatto registrare un elevato numero di revoche per mancata aggiudicazione dell’eco-compattatore entro 180 giorni dall’erogazione della prima rata, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.m. n. 360/2021.
L’analisi ha evidenziato che il decreto ministeriale non disciplina partitamente la fase attuativa successiva all’erogazione dell’acconto, non stabilendo termini decadenziali per la presentazione dell’istanza di saldo. Ciò ha determinato un aggravio gestionale in capo al Ministero, costretto a sollecitare gli adempimenti conclusivi del procedimento. Inoltre, la mancata previsione di un meccanismo di riattribuzione delle economie da restituzione ha generato una riduzione delle risorse destinate al programma, stimabile in circa 2,8 milioni di euro per il primo sportello.
Quanto al monitoraggio, l’unico sportello per il quale sono stati raccolti dati è quello del 2021: sui 486 comuni tenuti all’adempimento, solo 186 hanno compilato il questionario (38,27%). I dati raccolti rivelano una preponderanza di comuni beneficiari nel Sud e nelle Isole (74,7%), dove la raccolta differenziata presenta ancora un divario significativo. La Corte ha evidenziato la difficoltà dei comuni nel fornire dati certi sulla quantità di PET raccolto, spesso indistinti da altre forme di raccolta o meramente stimati.
La Corte ha infine sottolineato che, nonostante le proiezioni dell’Amministrazione indichino una raccolta annuale aggiuntiva di circa 6.275 tonnellate di PET, il contributo del programma al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio non si profila determinante, considerato che solo CORIPET ha dichiarato una raccolta di oltre 165.000 tonnellate nel 2024. Il valore della misura risiede piuttosto nella costruzione di una filiera virtuosa di riciclo, sebbene il beneficio economico stimato per i comuni (circa 2.100 euro all’anno) non tenga conto degli oneri di gestione e manutenzione dei macchinari.
Nota della Redazione
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